La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29496 del 14/11/2019, torna ad occuparsi del “consenso informato” in ambito sanitario, ai fini della individuazione della responsabilità medica nei casi di omessa informativa.
Normativa
Nel circoscrivere il quadro normativo, delineato in modo specifico dalla legge sul cosiddetto “biotestamento”, la n. 219 del 22.12.2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16.01.2018, e contenente “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, la Suprema Corte ricorda che i principi alla base del diritto del paziente al consenso informato si rinvengono nella Costituzione italiana, all’art. 32 (che tutela il diritto alla salute di ognuno) ed all’art. 13, che sancisce il diritto inviolabile alla libertà personale; a livello sovranazionale tale diritto è tutelato dall’art. 3 della Carta di Nizza e dall’art. 5 della Convenzione di Oviedo.
L’art. 1 della l. 219/2017 tutela, in particolare, il diritto di ogni soggetto sottoposto a cure mediche di essere informato sul proprio quadro clinico, sulla diagnosi e sulle cure possibili, nonché sulle prospettive di guarigione e sull’evoluzione della malattia.
Ambito del consenso informato
Il consenso informato, più nello specifico, riguarda gli accertamenti diagnostici ed i trattamenti sanitari che il medico, o l’équipe medica a seconda dei casi, consigliano al paziente, rendendogli note altresì le alternative possibili, se presenti, e le conseguenze in caso di rifiuto del paziente alle soluzioni prospettate dai sanitari.
L’ambito del consenso informato, osserva la Cassazione nella citata sentenza, era stato, peraltro, già individuato dalla giurisprudenza, che aveva elaborato il concetto di “status informativo” quale presupposto della legittimante volontà del paziente, dapprima finalizzato alla scelta della cura, chirurgica o meno, poi sull’attività diagnostica (tra le pronunce più recenti Cass. 17022/2018 e Cass 6688/2018).
In definitiva, tutta l’attività sanitaria, sia di diagnosi che di cura, include l’obbligo informativo, il cui inadempimento lede preliminarmente il diritto del paziente all’autodeterminazione e, in secondo luogo, può comportare un danno alla salute risarcibile.
Forma e contenuto dell'informativa
Ulteriore precisazione della Cassazione riguarda la forma del consenso informato che, ove prestato per iscritto, è idoneo ad informare esattamente il paziente e a circoscrivere il trattamento sanitario da eseguire; obbligo del sanitario, inoltre, è quello di informare il paziente non con formule ed espressioni estremamente tecniche, bensì utilizzando una terminologia adeguata al presumibile livello di cognizioni scientifiche del paziente medesimo (così Cass. 2177/2016 e 6688/2018).
Il contenuto dell’informativa, precisa infine la Corte, deve essere corrispondente a quanto si conosce in base alle leges artis, cioè ai principi ed alle conoscenze medico-sanitarie del momento, dunque conforme a quanto, per il caso concreto, deve essere noto agli stessi sanitari che intervengono nello specifico.