Prima di esaminare la decisione della Cassazione emessa sulla scorta dalla direttiva europea 2009/103/CE sull'assicurazione della responsabilità civile risulta di fondamentale importanza inquadrare il concetto di riferimento in tema di risarcimento derivante da sinistro stradale. Nel contesto dell'assicurazione auto obbligatoria dei veicoli a motore, la copertura assicurativa si estende al danno dolosamente causato dal conducente del veicolo, anche se l'incidente avviene in un'area non destinata al traffico veicolare abituale, purché l'utilizzo del veicolo sia conforme alla sua normale funzione di trasporto. Questo principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza del 17 aprile 2024, numero 10394.
La norma di riferimento
Il conducente di un veicolo è tenuto a risarcire i danni causati a persone o cose durante la circolazione del veicolo, a meno che non dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitarli. In caso di collisione tra i mezzi, si presume che entrambi i conducenti abbiano contribuito ugualmente ai danni, a meno che, naturalmente, non sia dimostrato il contrario.
Il proprietario del veicolo è sempre responsabile solidalmente con il conducente, a meno che non provi di non aver autorizzato la circolazione del veicolo, è questo il caso della circolazione senza il consenso del proprietario.
Infine, l'art. 2043 c.c., norma cardine di tutta la responsabilità civile, stabilisce che qualunque fatto doloso o colposo che cagioni ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il danno a risarcirlo. Questo disposto, per quanto nella prassi quotidiana trovi spesso applicazione, nella circolazione stradale ha invece una valenza residuale e generale.
La vicenda esaminata
La situazione al vaglio del giudice di legittimità si è originata da un sinistro cagionato da una persona che, in piena scienza e coscienza, ne ha investita un'altra con volontà di volerla ledere.
Successivamente, la madre della vittima ha intentato una causa legale contro l'autore del fatto e responsabile civile ma anche contro la sua compagnia assicurativa. Si pone dunque il quesito per cui risulti possibile o meno domandare il risarcimento del danno nei confronti della compagnia assicurativa anche nel caso in cui il sinistro risulti doloso.
Nel processo di primo grado ed in fase di appello, le richieste degli attori sono state accolte parzialmente non perché doloso ma in quanto l'incidente sarebbe avvenuto in un'area non destinata al transito pubblico, risultando quindi estranea alla definizione di circolazione stradale prevista dall'articolo 2054 c.c. A tale decisione ricorreva per Cassazione la madre della danneggiato.
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha accolto i motivi dei ricorrenti, stabilendo che l'assicurazione RCA copre il danneggiato indipendentemente dal contesto in cui avviene l'incidente, poiché l'essenziale è che l'evento sia causato dal moto del veicolo, anche se in modo improprio rispetto alla sua normale funzione di trasporto.
Tale interpretazione risulta appieno conforme alle normative europee ed all'esigenza di tutela del danneggiato, fondamento del sistema di responsabilità civile per i veicoli a motore.
Quale danno può essere risarcito?
Nella valutazione del danno non patrimoniale e nella sua liquidazione si devono tenere in adeguata considerazione tutte le conseguenze patite dal danneggiato, sia nella sua sfera morale, ossia nel rapporto che il soggetto ha con sé stesso, che in quella dinamico-relazionale, la quale riguarda la relazione del danneggiato con la realtà esterna. Per contro, tuttavia, si rileva che costituisce una duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno esistenziale, giacché tali voci di danno appartengono alla stessa area protetta dalla norma costituzionale, l'art. 32 della Costituzione rientrando tutto, salvo casi particolari, nel danno biologico.