Il rischio di perimento del bene nel leasing

Il “leasing”, o locazione finanziaria è, il contratto con cui un soggetto detto “concedente” affida in locazione ad altro soggetto “utilizzatore” un bene, dietro pagamento di un corrispettivo, solitamente pattuito in canoni mensili; al termine di questo periodo l’utilizzatore ha la facoltà di esercitare il riscatto del bene, versando il prezzo residuo e divenendo proprietario, oppure di restituire il bene al concedente.

Si tratta di un negozio giuridico normalmente diffuso tra le imprese che hanno necessità di acquistare beni, macchinari o immobili per lo svolgimento della propria attività ma non hanno  disponibilità di tutto il denaro occorrente per l’acquisto, oppure vogliono differire l’acquisto della proprietà ad un momento successivo, pur potendo utilizzare il bene.

ANALOGIE CON LA VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETA’

La finalità de contratto di leasing “traslativo”, cosiddetto perché al termine della locazione l’utilizzatore acquista la proprietà del bene, è assimilabile a quella di un’altra operazione contrattuale, la vendita a rate con riserva di proprietà, disciplinata all’art. 1523 del codice civile.

La norma in questione dispone che l’acquirente del bene ne acquista la proprietà con il pagamento dell’ultima rata del prezzo pattuito, pur se la consegna avviene al momento della stipula del contratto; al momento della consegna, inoltre, l’acquirente assume il rischio del perimento eventuale della cosa.

RISCHIO DI PERIMENTO O FURTO DEL BENE

Ciò significa che se, durante il periodo di pagamento delle rate, il bene si distrugge o deteriora per causa di forza maggiore, oppure viene rubato, il relativo rischio è a carico dell’acquirente che, pur non essendo ancora proprietario, tuttavia deve continuare a pagarne il prezzo (salvo l’indennizzo da parte dell’assicuratore, in caso di polizza stipulata a copertura di tali eventi).  

La regola generale, per cui normalmente è il proprietario a sopportare il rischio del perimento del bene, qui subisce una deroga, che si spiega considerando che, nella vendita a rate con riserva di proprietà, il bene è nella sfera di disponibilità del compratore fin dalla consegna ed è questi che ne esercita il controllo.

LEGITTIMITA’ DELLE CLAUSOLE

Analogamente accade nel contratto di leasing traslativo, dove, come ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 13956/2019, la clausola contrattuale che pone a carico dell'utilizzatore il rischio per la perdita del bene oggetto del contratto non ha carattere vessatorio, poiché si limita a regolare la responsabilità per la perdita del bene in conformità della disciplina legale desumibile - in via analogica - dall'art. 1523 c.c. sulla vendita a rate con riserva della proprietà.

DIFFERENZA CON LA CLAUSOLA PENALE

Secondo la Suprema Corte, pertanto, le clausole  contrattuali che pongono il rischio del perimento, come anche del furto, a carico dell’utilizzatore sono legittime e non si pongono in contrasto con norme imperative; esse, inoltre, non presuppongono alcun inadempimento da parte del concedente, in quanto l’evento dipende da forza maggiore o caso fortuito, e non possono, pertanto, essere intese alla stregua di clausole penali.

Queste ultime, infatti, prevedono il pagamento di un indennizzo risarcitorio alla parte che, per colpa dell’altra, non possa conseguire il risultato dell’obbligazione contrattuale; la “penale”, lo dice la parola stessa, sanziona l’inadempimento contrattuale della parte che si è resa responsabile nei confronti dell’altro contraente.

pubblicato il 25/07/2019

A cura di: Daniela D'Agostino

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