Con la dichiarazione di fallimento – “liquidazione giudiziale”, in base alla nuova definizione di cui al Codice della Crisi d’Impresa, introdotto dal D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 - pronunciata con sentenza dal Tribunale del luogo dove ha sede legale la società o ditta individuale, si apre una procedura concorsuale, sotto il controllo del Giudice Delegato della sezione fallimentare del tribunale; questi, a sua volta, sarà coadiuvato dal il curatore fallimentare, il quale, dovrà provvedere ad inventariare il patrimonio sociale, a recuperare i crediti in favore della massa fallimentare, infine a liquidare l’attivo in favore dei creditori che hanno fatto domanda di ammissione al passivo.
INSINUAZIONE AL PASSIVO
Ciascun creditore, infatti, purché in possesso di un titolo che attesti il suo credito, può “insinuarsi” al passivo del fallimento, cioè presentare un’istanza nella quale, dopo aver specificato natura ed ammontare del suo credito, chiede di concorrere al riparto finale per soddisfare il proprio diritto.
Il principio generale che regola il concorso tra i creditori, infatti, è quello della par condicio creditorum: tutti i creditori hanno diritto ad essere soddisfatti allo stesso modo degli altri, in proporzione al credito di ciascuno ma in base all’ordine dei privilegi, cioè alla natura del credito ammesso al passivo.
Ciò significa che i primi ad essere soddisfatti sono i creditori ipotecari, poi vengono i creditori privilegiati (ad es. i crediti per retribuzioni, i crediti dello Stato per tributi, ed altri elencati agli artt. 2777 e seguenti del codice civile), infine i creditori “chirografari”, cioè coloro che hanno crediti non assistiti da alcuna garanzia o privilegio.
Il curatore fallimentare, nel redigere il progetto di stato passivo sulla base delle istanze di insinuazione, propone al Giudice delegato l’ammissione del credito oppure la sua esclusione, sulla base della documentazione allegata all’istanza; il Giudice delegato, all’udienza fissata per la verifica dei crediti, valuterà se confermare o meno quanto proposto dal curatore, dunque ammetterà o escluderà i crediti insinuati.
AMMISSIONE CON RISERVA
Oltre a queste due possibilità, il Giudice potrà ammettere “con riserva” il credito, nelle ipotesi contemplate dall’art. 96 della legge fallimentare, che stabilisce che sono ammessi al passivo con riserva: i crediti condizionati e quelli indicati nell'ultimo comma dell'articolo 55, i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, salvo che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice, i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento.
Si tratta, in breve, di casi in cui la prova del credito non è piena ma subordinata ad accertamenti successivi da parte dello stesso Giudice delegato.
Tra queste ipotesi rientra quella da ultimo menzionata all’art. 96 c.p.c., che si verifica quando un credito, accertato in altra causa con sentenza, sia oggetto d’impugnazione da parte del soccombente.
IL CASO
A tal proposito la Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 14768 del 30 maggio 2019, ha affermato che nel caso in cui un soggetto, rimasto soccombente all'esito di un giudizio di condanna, sia dichiarato fallito nel corso del giudizio di impugnazione, l'azione proposta non è improcedibile, in quanto, a norma dell'art. 96 l fall., il creditore, sulla base della sentenza impugnata, può insinuarsi al passivo con riserva, mentre il curatore, dal suo canto, può proseguire il giudizio di impugnazione.
Sulla base di tale affermazione, nel caso specifico, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza con cui il giudice di secondo grado, in seguito al fallimento di una società condannata in primo grado al pagamento di una somma di denaro inferiore a quella richiesta dall'attore appellante, aveva dichiarato improcedibile il giudizio di appello.