Nel termine di dieci anni dall’apertura della successione, momento che coincide con la morte del de cuius, gli eredi hanno la possibilità di accettare o rinunziare all’eredità.
Per i chiamati all’eredità che non hanno ancora raggiunto la maggiore età la legge dispone che l’accettazione o la rinuncia vengano fatte nel loro interesse da chi ne esercita la rappresentanza legale, cioè dai genitori o tutori.
ACCETTAZIONE CON BENEFICIO D’INVENTARIO
Nel caso di accettazione nell’interesse dei minori, inoltre, il codice civile prevede che essa dispieghi automaticamente gli effetti dell’accettazione con beneficio d’inventario, fino al compimento della maggiore età.
Di tale istituto giuridico abbiamo trattato in altro articolo, cui rinviamo per un approfondimento; qui ricordiamo che l’effetto principale dell’accettazione beneficiata è quello di separare fittiziamente i beni del defunto dal patrimonio personale dell’erede, in modo che i creditori del primo possano soddisfarsi solo aggredendo il patrimonio ereditario.
RESPONSABILITA’ LIMITATA
Ne consegue che, come dispone l’art. 490 n. 2 del codice civile, l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti, dunque ne risponde “intra vires hereditatis”, cioè nei limiti dei beni del patrimonio ereditario.
La procedura prevista dalla legge per l’accettazione con beneficio d’inventario è piuttosto complessa, si dice “a formazione progressiva”, poiché prevede una prima fase in cui l’erede dichiara di accettare con beneficio d’inventario, con l’ausilio di un notaio o personalmente presso la cancelleria del Tribunale del luogo dell’aperta successione.
INVENTARIO DEI BENI
Successivamente, perché l’accettazione produca gli effetti limitativi di responsabilità, la legge preveda che, nel termine di tre mesi, venga redatto l’inventario dei beni facenti parte del patrimonio ereditario, con diversa decorrenza a seconda che l’accettante sia o meno nel possesso dei beni medesimi.
La mancata redazione, nei termini di legge, dell’inventario comporta conseguenze molto rilevanti per l’erede, il quale verrà considerato erede puro e semplice, dunque risponderà con tutti i suoi beni, anche quelli personali, dei debiti ereditari.
L’effetto “protettivo” dell’accettazione con beneficio d’inventario fa sì che il nostro ordinamento lo consideri l’unico modo di accettazione per i minori d’età, con alcune specificità collegate al raggiungimento della maggiore età.
ACCETTAZIONE DEI MINORI
A chiarire il funzionamento delle norme in materia di accettazione dei minori è intervenuta la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15267 del 5 giugno 2019, in cui è stato spiegata l’operatività del beneficio d’inventario per i minorenni.
La Suprema Corte, in particolare, rileva che nel caso di accettazione fatta dal rappresentante legale del minore, ai sensi dell’art. 471 c.c., essa si intenda sempre con beneficio d’inventario; dal momento dell’accettazione, inoltre, deriva in capo al minore la qualità di erede.
Se il rappresentante legale non compie l’inventario nei termini prescritti dalla legge, il codice civile prevede un’ulteriore tutela in favore dei minori, stabilendo, all’art. 489 c.c., che essi non si intendono decaduti dal beneficio d’inventario se, entro l’anno dal compimento della maggiore età, non completano la procedura di accettazione con la redazione dell’inventario.
RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETA’
Se, pertanto, nel caso di mancata redazione dell’inventario da parte del rappresentante, l’erede, entro l’anno dal compimento dei 18 anni, non compie le formalità prescritte per la redazione dell’inventario, egli decadrà dal beneficio e sarà considerato erede puro e semplice.
Importante è anche il rilevo che il minore, una volta accettata l’eredità dal suo rappresentante, non può più rinunziarvi, una volta divenuto maggiorenne.
Il principio affermato sul punto dalla Cassazione, nell’ordinanza richiamata, è infatti il seguente: “l'art. 489 c.c. non attribuisce al minore, il cui legale rappresentante non abbia rinunciato all'eredità, il diritto di rinunciarvi al compimento della maggiore età, ma soltanto la facoltà di redigere l'inventario nel termine di un anno dal suo compimento così da garantire la sua responsabilità intra vires hereditatis”.
Nel caso specifico sottoposto al suo esame, la Suprema Corte ha confermato la sentenza gravata che, a fronte dell'accettazione con beneficio d'inventario operata dal legale rappresentante del minore senza tuttavia aver provveduto all'inventario, ha ritenuto inesistente la rinuncia all'eredità successivamente effettuata dall'erede divenuto maggiorenne.