Uno degli strumenti giuridici più temuti dai soggetti indebitati è il pignoramento immobiliare, che consente ai creditori di espropriare gli immobili di proprietà del debitore insolvente per soddisfare il proprio credito.
Delle diverse fasi della procedura esecutiva immobiliare abbiamo trattato diffusamente in altri articoli; oggi ci soffermiamo sulla possibilità di pignorare la “prima casa” del debitore, argomento di grande interesse e dalle conseguenze rilevanti per l'espropriato ed i suoi familiari.
Iniziamo col dire che il nostro ordinamento non pone alcun limite ai creditori privati, sia che si tratti di persone fisiche che di persone giuridiche (società, enti di diritto privato etc.).
DEBITI VERSO LO STATO
Un limite, invece, è posto per i crediti dello Stato che vengono riscossi dall’Agenzia delle entrate e riscossioni (ex Equitalia), a partire dal "decreto del fare" n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; tale decreto, all'art. 52, comma 1, lettera g), ha modificato l'art. 76, comma 1 del D.P.R 602/1973 recante" Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito".
Dal 2013, in sostanza, l’ente di riscossione non può più pignorare la prima casa del contribuente indebitato, ad alcune condizioni:
• la casa in questione deve essere l’unica di sua proprietà;
• è stata adibita ad abitazione e residenza del debitore;
• non è accatastata in A/8 e A/9 (immobili di lusso).
DEBITI SUPERIORI AD € 120.000
Oltre a ciò, è previsto un limite del debito che, se al di sotto di € 120.000, non consente all'ente di riscossione di procedere al pignoramento della prima casa.
Riguardo a tale ultimo aspetto va detto che con il d.l. n. 50 del 24 aprile 2017 è stato consentito all'agente di riscossione di procedere esecutivamente se il contribuente ha un debito di almeno € 120.000 e se il valore catastale di tutti gli immobili di sua proprietà è almeno di € 120.000.
CONDIZIONI PER PROCEDERE AL PIGNORAMENTO
Quando, pertanto, l’Agenzia delle Entrate può pignorare la prima casa? Quando concorrono le seguenti condizioni: il debito è superiore ad € 120.000; la somma del valore di tutti gli immobili di proprietà del debitore raggiungere € 120.000 sull’immobile oggetto di pignoramento è stata iscritta ipoteca per i debiti nei confronti dello Stato e da quel momento sono decorsi 6 mesi senza che sia avvenuto il pagamento.
SOSPENSIONE A SEGUITO DI RATEZIONE
In queste ipotesi il debitore può evitare il pignoramento presentando istanza di rateazione delle cartelle esattoriali; se il pignoramento non è ancora iniziato l’Agenzia delle entrate attenderà il pagamento delle somme rateizzate, se invece è già iniziato la legge ne prevede la sospensione.
Va detto, infine, che nel caso in cui concorrano le condizioni per l’impignorabilità della prima casa da parte dell’agente di riscossione il limite riguarda la possibilità di iniziare la procedura esecutiva; se, pertanto, un altro creditore privato ha iniziato il pignoramento ed ha iscritto a ruolo la procedura esecutiva in Tribunale, l’Agenzia delle Entrate può intervenire in essa e far valere il proprio credito, di natura ipotecaria se è stata iscritta ipoteca (per importi superiori a € 20.000).