In materia di successione ereditaria uno dei motivi di contrasto più frequenti è quello della divisione dei beni tra gli eredi, i quali, dal momento dell’accettazione dell’eredità fino alla divisione, si trovano in comunione dei beni.
EFFETTI DELLA DIVISIONE
Fino alla divisione ciascun coerede è titolare di una quota ideale dell'intero asse ereditario; con la divisione i beni facenti parte della comunione vengono frazionati in base alle rispettive quote di ciascuno e gli eredi divengono proprietari esclusivi dei beni assegnati.
Ciascun coerede può domandare la divisione in ogni momento; la legge, tuttavia, prevede alcuni casi di impedimento o sospensione della procedura di divisione.
IMPEDIMENTI
Innanzitutto, in caso di testamento, quando tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di età, il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell'ultimo nato.
Sempre il testatore può disporre che la divisione dell'eredità o di alcuni beni non abbia luogo prima che sia trascorso un determinato periodo dalla sua morte, comunque non oltre 5 anni, salvo diverso termine assegnato dal tribunale su ricorso di uno o più chiamati.
Altri impedimenti riguardano le ipotesi in cui tra i chiamati all’eredità vi siano nascituri, nel qual caso la divisione si sospende in attesa della nascita dell’erede; il giudice, tuttavia, su istanza degli altri coeredi, può disporre la divisione delle quote, adottando le opportune cautele nell’interesse del nascituro.
ASSEGNAZIONE IN NATURA
Quanto alle modalità di divisione viene data la preferenza all’assegnazione dei beni in natura, sia che si tratti di beni mobili che di beni immobili, con versamento dell’eventuale conguaglio in denaro all’erede che abbia ricevuto un bene di valore inferiore alla propria quota ereditaria.
Vi sono, tuttavia, norme particolari per i casi di indivisibilità dei beni; l’art. 720 del codice civile, in particolare, disciplina le ipotesi di non comoda divisibilità dei beni immobili ma si ritiene che la disposizione si applichi anche ai beni mobili e alle aziende.
INDIVISIBILITA’ DEI BENI
La norma stabilisce, in proposito, che in caso di non comoda divisibilità dei beni, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione; se nessuno dei coeredi è disposto a ciò, si fa luogo alla vendita all’incanto.
Il bene non comodamente divisibile, pertanto, verrà assegnato per intero ad un unico erede o, in caso di accordo tra due o più chiamati, anche a costoro congiuntamente, con versamento dei conguagli eventuali in denaro agli altri eredi.
ASSEGNAZIONE CONGIUNTA
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in caso di assegnazione congiunta di beni non comodamente divisibili, gli altri eredi non possono opporre alcunché, poiché essa risponde al diritto di ciascun chiamato all’acquisizione della propria quota, come afferma la Suprema Corte nella sentenza n. 15182/2019.
Secondo i giudici di legittimità, infatti, lo scioglimento della comunione ereditaria non è incompatibile con il perdurare di uno stato di comunione ordinaria rispetto a singoli beni già compresi nell'asse ereditario in divisione, giacché, compiute le operazioni divisionali, dirette ad eliminare la maggior parte delle varie componenti dell'asse ereditario, indiviso al momento dell'apertura della successione, la comunione residuale sui beni ereditari si trasforma in comunione ordinaria.
IRRILEVANZA DELL’OPPOSIZIONE DEGLI ALTRI EREDI
Ne consegue la possibilità, per il giudice, di attribuire, ex art. 720 c.c., un bene non comodamente divisibile, per l'intero, non solo nella porzione del coerede con quota maggiore, ma anche nelle porzioni di più coeredi che tendano a rimanere in comunione come titolari della maggioranza delle quote, a prescindere dal fatto che altri coeredi si oppongano.
Con la precisazione che la domanda di assegnazione congiunta di un bene da parte di più coeredi può essere avanzata in qualunque fase processuale, anche in appello; colui che, tuttavia, si è opposto alla divisione non può successivamente chiedere l’assegnazione congiunta.