Alla base dell’obbligo di risarcire il danno vi è una responsabilità dell’autore del fatto, che, se non legato da rapporti contrattuali con il danneggiato, è definita “extracontrattuale”, in quanto non deriva da un titolo negoziale ma dal dovere civile di riparare i danni provocati con il proprio comportamento illecito.
Art. 2043 C.C.
In proposito l’art. 2043 del codice civile dispone che qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che l’ha commesso a risarcire il danno; il dolo consiste nella coscienza e volontà di realizzare una condotta dannosa, la colpa si ha in caso di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Affinché possa affermarsi tale responsabilità, chi pretende il risarcimento deve poter dimostrare che tra fatto illecito e danno sussiste un nesso di causalità, cioè è necessario che la condotta o l’omissione del presunto responsabile sia stata la condizione che ha permesso il verificarsi dell’evento.
Da parte sua chi ha cagionato il danno, per esimersi da ogni responsabilità, deve poter dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie ad evitarlo, oppure che questo si sia verificato per caso fortuito o forza maggiore.
Responsabilità per cose in custodia
Nel caso di cose in custodia, la norma applicabile è l’art. 2051 c.c., in base al quale ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito; si tratta di una diposizione applicabile a molti casi, tra cui le ipotesi di infortuni occorsi negli spazi comuni di edifici condominiali.
Di questo si è occupata di recente la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8478/2020, relativamente alla domanda, proposta in tribunale, di risarcimento danni nei confronti di un condominio, da parte di un soggetto che era caduto a seguito del cedimento di una balaustra dell’edificio condominiale.
Il caso
Sia in primo grado che in appello la domanda risarcitoria veniva rigettata, in quanto era stato dimostrato, dal condominio, che il ricorrente fosse in piedi sulla balaustra e, quindi, avesse causato, con la sua condotta imprudente, la caduta.
La Suprema Corte, nel rigettare anch’essa il ricorso del danneggiato, rileva la necessità di determinare il nesso di causalità tra fatto (caduta) e autore del danno, precisando che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento danno: quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più determinante deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno.
Questo fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che detto comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Esclusiva responsabilità del danneggiato
Nel caso specifico, il fatto, emerso nel corso del giudizio, che il ricorrente fosse in piedi sulla balaustra, che aveva ceduto e dalla quale il soggetto era poi caduto, risultava per i giudici elemento sufficiente ad addebitare la responsabilità dell’evento al soggetto medesimo ed escludere qualsiasi concorso del condominio.