La situazione degli edifici scolastici è una delle note dolenti del nostro Paese, che non riesce a fare fronte in modo sistematico al recupero ed alla manutenzione delle strutture all’interno delle quali ci si dedica all’istruzione e formazione di bambini e ragazzi.
Infiltrazioni, malfunzionamento di infissi e porte, per non parlare di impianti elettrici spesso in condizioni di reale pericolo, caduta di calcinacci, bagni fatiscenti, non sono casi isolati ma talmente generalizzati da non suscitare alcun scalpore, salvo nei casi che, per la loro gravità, balzano agli onori della cronaca.
Responsabilità e competenze
Per comprendere quali sono le responsabilità e le competenze in materia dobbiamo anzitutto distinguere tra edifici di proprietà privata e pubblica: per i primi, infatti, la soluzione dei problemi di manutenzione è sicuramente più immediata, in quanto il dirigente scolastico può commissionare direttamente i lavori di riparazione, affidando l’appalto ad imprese scelte unitamente al consiglio scolastico.
Nelle scuole pubbliche le cose si complicano notevolmente, poiché l’autorizzazione ai lavori, previo sopralluogo, nonché l’affidamento dell’appalto, compete al Sindaco del Comune sul cui territorio si trova la scuola interessata.
Dirigenti scolastici
In questi casi i dirigenti scolastici, responsabili della sicurezza all’interno dell’edificio, devono prontamente attivarsi per segnalare, agli organi amministrativi deputati alla manutenzione scolastica, le problematiche presenti all’interno della scuola e la necessità intervento.
Alla prima segnalazione, spesso, seguono molti solleciti, intanto passano mesi, a volte anni prima che si giunga ad una soluzione; in questi frangenti, tuttavia, la legge consente ai Presidi di agire autonomamente quando l’intervento è indifferibile e ricorrono alcune condizioni, che andiamo ad esaminare.
Art. 39 Regolamento
Con Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16.11.2018, è stato emanato l’ultimo Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
All'art. 39 del Decreto sono individuati gli ambiti entro i quali il Dirigente scolastico può disporre i lavori di manutenzione, senza attendere l’intervento dell’autorità amministrativa.
La norma, infatti, al comma 2 prevede che le istituzioni scolastiche possano procedere all’affidamento di interventi, indifferibili ed urgenti, di piccola manutenzione e riparazione degli edifici scolastici e delle loro pertinenze, nella misura strettamente necessaria a garantire lo svolgimento delle attività didattiche.
In tali casi, le istituzioni scolastiche anticipano i fondi necessari all’esecuzione degli interventi, dandone immediata comunicazione all’ente locale competente, ai fini del rimborso.
Circolare del MIUR
Con circolare del 5.1.2019, rivolta ai Dirigenti di tutte le scuole, il MIUR ha fornito ulteriori chiarimenti, precisando che, a titolo esemplificativo, possono considerarsi ricompresi, tra gli interventi di piccola manutenzione e riparazione effettuabili, i lavori di seguito indicati:
- piccole riparazioni di falegnameria (porte, persiane, finestre, sostituzione di vetri rotti, maniglie e serrature, cerniere avvolgibili, cardini ecc.);
- piccole riparazioni edili e affini, che non richiedano interventi specialistici o che non implichino la produzione di specifiche certificazioni (fissaggio di arredi alle pareti, ripristino di piccole porzioni di pavimenti, piastrellature, ecc.);
- piccole riparazioni idrauliche (sostituzione guarnizioni, rubinetti, ecc.);
- manutenzione arredi scolastici danneggiati (banchi, sedie ecc.);
- riparazione/sostituzione di apparecchi ed impianti igienico-sanitari;
- sostituzione di lampade, lampadari o parti di corpi illuminanti, reattori, neon e diffusori, che, di norma, non implichino la produzione di certificazioni di conformità dell’impianto;
- servizi vari (rimozione di muffe o infiltrazione dalle pareti, disinfestazioni, derattizzazioni ecc.).
Le spese per tali interventi sono da imputare al fondo di funzionamento dell’istituzione scolastica.
Ulteriori chiarimenti
La Circolare chiarisce inoltre che, con riferimento agli affidamenti dei lavori relativi agli impianti (elettrico, termico, idraulico ecc.), è opportuno che le istituzioni scolastiche si limitino ad effettuare interventi aventi finalità conservative, quali manutenzione, riparazione e/o sostituzione delle strutture, tali da non comportare modifiche dei suddetti impianti.
Qualora, invece, sia necessario svolgere dei lavori che comportino modifiche agli impianti, è consigliabile rivolgersi all’Ente Locale.
Manutenzione straordinaria
Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, le istituzioni scolastiche possono svolgere attività di manutenzione degli edifici scolastici nei soli casi in cui gli immobili siano stati acquisiti in proprietà dalle stesse, secondo quanto stabilito dall’articolo 39, comma 3, ovvero nei casi in cui l’Ente Locale competente conferisca, tramite atto convenzionale, un’apposita delega, secondo quanto previsto dall’articolo 39, comma 1 (per la manutenzione ordinaria) e dall’articolo 39, comma 4 (per la manutenzione straordinaria).