Nelle compravendite di beni mobili il venditore è tenuto alla garanzia “per evizione”, cioè risponde dei vizi del bene venduto, che lo rendono inidoneo all’uso o ne diminuiscono sensibilmente il valore.
Termine per la denunzia
La garanzia per i vizi è soggetta ad un doppio termine per poter essere fatta valere: essa, infatti, opera purché l’acquirente denunci i vizi entro otto giorni dalla scoperta, salvo diversi termini stabiliti dalle parti, mentre la relativa azione giudiziaria si prescrive in un anno dalla consegna del bene.
Una volta denunciati i vizi nel termine anzidetto l’acquirente può scegliere di chiedere la risoluzione del contratto, oppure chiedere la riduzione proporzionale del prezzo del bene; in entrambi i casi il venditore è tenuto comunque al risarcimento dei danni.
Merce difettosa
Con una recente ordinanza, la n.27488/2019,la Corte di Cassazione si è occupata dell’azione esercitata da parte di un’azienda che aveva acquistato capi d’abbigliamento da un produttore, successivamente citato in giudizio per il rimborso del prezzo pagato ed il risarcimento dei danni, in quanto la merce consegnata si era presentata difettosa.
Il fornitore dei capi d’abbigliamento eccepiva che la denuncia dei vizi effettuata dall’azienda nel termine di otto giorni riguardasse solo alcuni difetti, non anche altri che erano stati contestati successivamente; per questa ragione l’azienda fornitrice chiedeva limitarsi il risarcimento al valore dei soli vizi specificati nella prima denuncia.
In particolare, la prima denuncia, effettuata telefonicamente, aveva messo in evidenza difetti relativi alle cuciture, mentre in un secondo momento era stata contestato, per iscritto mediante fax, anche il malfunzionamento dei bottoni automatici.
Secondo la Suprema Corte la prima denuncia, effettuata nei termini di legge, doveva considerarsi valida anche per i difetti non specificati, pertanto l’azione risarcitoria doveva considerarsi estesa a tutti i danni.
Denunzia generica
Ciò in base al principio consolidato secondo cui l’acquirente, al fine di conservare il diritto alla garanzia ai sensi dell’art. 1495 c.c., non è tenuto a fare nel termine stabilito una denunzia analitica e specifica, con precisa indicazione dei vizi che la cosa presenta ma può validamente limitarsi ad una denuncia generica e sommaria, che valga a mettere sull’avviso il venditore, salvo a precisare in un secondo momento la natura e l’entità dei vizi riscontrati.
Il principio affermato dalla Cassazione spiega, in tal modo, il termine ristretto che la legge pone a carico dell’acquirente per inoltrare la denuncia; solo otto giorni di tempo dalla consegna dei beni, infatti, potrebbero non bastare per contestare puntualmente ogni difetto, soprattutto quando oggetto dell’acquisto siano partite di merci, come nel caso esaminato nell’ordinanza.
Si pensi ai rapporti commerciali tra produttori, fornitori, depositari e rivenditori finali di merci di vario genere, dai servizi alla grande distribuzione.
Libertà di forma
La pronuncia citata, inoltre, conferma la libertà di forma nella modalità di presentazione della denuncia, che può essere effettuata anche oralmente; il consiglio, tuttavia, è di mettere per iscritto la contestazione ed inviarla con modalità che consentano la prova in giudizio del tempo della denuncia, quindi attraverso mail, fax o lettera raccomandata.