Riportiamo una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 26327/2019, nella quale si chiarisce il valore del titolo di proprietà e del possesso degli autoveicoli.
Il caso sottoposto all’esame della Suprema Corte partiva dal ricorso di un soggetto, proprietario di un’autovettura, rimasta presso l’autosalone perché, a seguito del trasferimento, l’acquirente ci aveva ripensato e l’aveva lasciata ai rivenditori in conto vendita.
Pignoramento dell'auto
Nelle more, accadeva che la predetta auto veniva pignorata per un credito che un terzo aveva nei confronti dell’autosalone; l’ufficiale giudiziario recatosi presso la sede del debitore aveva rinvenuto l’auto e l’aveva pignorata, pur essendo stata venduta alla persona anzidetta.
Quest’ultima, pertanto, aveva fatto opposizione all’esecuzione, facendo valere il proprio titolo di proprietà, debitamente trascritto presso il Pubblico Registro Automobilistico, esibendo il Certificato di Proprietà che attestava l’avvenuto trasferimento della proprietà.
Sia il Tribunale che la Corte d’appello rigettavano l’opposizione, per cui l’acquirente ricorreva in Corte di Cassazione, la quale, tuttavia, confermava la decisione delle corti territoriali.
Regola del possesso vale titolo
Secondo la Suprema Corte, infatti, è principio consolidato, sia in dottrina che in giurisprudenza, che la trascrizione dell’atto di vendita presso il P.R.A. non è un requisito di validità ed efficacia del trasferimento del diritto di proprietà, in quanto la trascrizione non ha valore costitutivo, essendo invece un mero strumento legale di pubblicità e di tutela al fine di dirimere i conflitti tra persone aventi causa dal medesimo venditore che vantino diritti sullo stesso bene.
Pertanto, gli autoveicoli possono essere validamente venduti con la semplice forma verbale consensuale e la prova può essere fornita con qualsiasi mezzo.
Da ciò deriva che, allorquando un autoveicolo è rinvenuto dall’Ufficiale Giudiziario nella disponibilità del debitore esecutato, vale il principio – comune a tutti i beni mobili – del “possesso vale titolo”, con la conseguenza che il terzo che dichiara di esserne proprietario del veicolo deve dimostrare non solo di averlo acquistato ma anche il titolo che giustifica il possesso in capo al venditore.
Pubblicità dichiarativa e costitutiva
Per spiegare meglio questi concetti ricordiamo che alcuni atti, per essere opponibili ai terzi, necessitano di forme di pubblicità, come la trascrizione nei Registri immobiliari degli atti di compravendita di immobili, oppure la trascrizione presso il P.R.A. delle vendite di autoveicoli.
Questo tipo di pubblicità si definisce “dichiarativa”, nel senso che, in mancanza di essa, l’atto di trasferimento rimane valido ma i terzi non ne vengono a conoscenza, con ogni conseguenza che ne deriva; in altri casi si parla di efficacia “costitutiva”, allorquando il trasferimento o la costituzione del diritto è collegato alla pubblicità, come nel caso dell’iscrizione dell’ipoteca.
Per i beni mobili, in particolare, comprese le autovetture, la proprietà si desume in primo luogo dal possesso (possesso vale titolo), nel senso che chi ha presso di sé un bene si presume che ne sia anche proprietario, fino a prova contraria.
Tale prova, precisano i giudici di legittimità, non è data dalle risultanze del PRA, che nulla dicono circa i motivi della presenza del veicolo presso altro soggetto; occorre, pertanto, dimostrare a che titolo il possessore abbia presso di sé il bene di proprietà di terzi.