L’art. 458 del nostro codice civile prevede la nullità di ogni convenzione con cui si disponga della propria successione: è il divieto, sancito dal nostro ordinamento, dei “patti successori”, cioè di accordi tra soggetti relativi al patrimonio ereditario dell’uno e/o dell’altro.
Divieto di patti successori
Il divieto si spiega in quanto il nostro ordinamento riconosce il diritto di ogni soggetto di disporre del proprio patrimonio per il periodo successivo alla propria morte, mediante testamento, nonchè di revocare le disposizioni fino alla morte; il testamento, infatti, è sempre revocabile, in tutto o in parte, e nessuno può essere costretto al contrario, tanto che eventuali clausole in tal senso sono inefficaci.
Lo scopo è quello di garantire la libertà testamentaria e la possibilità di revocare disposizioni dettate sotto coercizione da parte di terzi, o in momenti di particolare fragilità e stato di bisogno del disponente, che lo abbiano indotto a redigere un testamento in modo contrario alla propria volontà.
Per queste ragioni, ogni accordo con cui due soggetti convengono di destinare il patrimonio ereditario di uno all’altro, oppure a terzi, è nullo e può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse.
Divieto del testamento simultaneo
Vi è, sempre nel codice civile, una norma specifica, l’art. 589, che vieta il testamento “simultaneo”, in base al quale due o più persone non possono fare testamento nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca; nel primo caso si parla di testamento simultaneo “congiuntivo”, nel secondo di testamento simultaneo “reciproco”.
Il motivo del divieto sta nel fatto che la contestualità delle disposizioni testamentarie di due o più persone simula, per sé, un accordo che viola il divieto dei patti successori.
In presenza di un testamento simultaneo, dunque, gli eredi pretermessi, o chiunque ritenga di essere stato leso nei propri diritti da quelle disposizioni, può agire in giudizio per chiedere che venga accertata e dichiarata la nullità dell’atto.
Analoga richiesta può essere fatta in caso di più atti testamentari; in questa ipotesi, l’indagine del Giudice sarà rivolta innanzitutto all’accertamento della simultaneità e contestualità delle disposizioni provenienti da soggetti diversi.
La Cassazione
E’ il caso di cui si è occupata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18197/2020, in cui due coniugi avevano redatto, lo stesso giorno, due testamenti, disponendo che chi fosse morto per primo avrebbe avuto a titolo di legato l'usufrutto generale dell’impresa commerciale intestata ad uno dei coniugi e, relativamente agli immobili, che il testatore superstite avrebbe ereditato la parte dell'altro o, nel caso che il designato non avesse voluto o potuto accettare come in caso di commorienza, che i beni sarebbero andati ad un loro figlio, istituendo legati in favore dell’altro figlio.
La Cassazione afferma che, dall’istruttoria compiuta nei giudizi di primo e secondo grado, era emerso come alla base dei due testamenti ci fosse un accordo tra i due coniugi per regolare le rispettive successioni, in violazione del divieto di patti successori istitutivi; precisando inoltre che "l’esistenza di un patto successorio istitutivo non deve risultare necessariamente dal testamento o da atto scritto, potendo al contrario essere dimostrata con qualunque mezzo, giacché si tratta di provare un accordo che la legge considera illecito".
L’indagine del Giudice, volta ad accertare la legittimità o meno di due testamenti simultanei può, pertanto, estendersi oltre il dato testuale degli atti e prendere in considerazione ulteriori elementi di prova, desumibili dai documenti prodotti dalle parti o dalle prove testimoniali assunte in corso di causa.