L’art. 337 ter del codice civile stabilisce che “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Criterio prevalente
Al fine di perseguire tale finalità, nelle cause di separazione il criterio prevalente seguito dai Tribunali è quello di affidare i figli minorenni ad entrambi i genitori, con provvedimenti giudiziari che stabiliscono il calendario della permanenza dei minori presso l’uno e l’altro dei genitori.
Si parla di affidamento “condiviso” con riferimento al diritto del minore di frequentare entrambi i genitori in modo paritario e di ricevere educazione ed istruzione da entrambi.
Il criterio dell’affidamento condiviso, tuttavia, non va inteso in modo letterale, ben potendo il Giudice stabilire tempi di permanenza diversi tra i genitori, pur conservandone l’assetto.
Tempi differenziati tra i genitori
E’ quanto emerge dall’ordinanza n.19323/2020, nella quale la Corte di Cassazione afferma il principio secondo cui “l’affido condiviso non presuppone automaticamente che i figli minori trascorrano tempi paritetici con entrambi i genitori, essendo sempre demandata al Giudice di merito la valutazione, nel caso concreto, del prioritario interesse del minore”.
Nel caso sottoposto all’esame della Suprema Corte un padre ricorreva in Cassazione avverso il provvedimento della Corte di Appello che aveva stabilito, modificando le condizioni assunte in sede di separazione, che il figlio minore trascorresse con il papà weekend alternati, anziché tutti i fine settimana.
I principi della Cassazione
Nel richiamare precedenti giurisprudenziali, i giudici di legittimità ricordano che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore.
Ancor più esplicito si rivela poi il recente avviso della Corte, secondo cui "in tema di affido condiviso del minore, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori, ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori”.
Abitazioni lontane dei genitori
Si pensi al caso, come quello esaminato nella citata ordinanza n.19323/2020, in cui le abitazioni dei genitori non siano vicine, circostanza che, per evitare al minore spostamenti eccessivi a discapito della sua vita sociale, possono motivare la scelta del Giudice di stabilire tempi di permanenza e frequentazione diversi per i genitori.
In ogni caso, l'affidamento condiviso rimane il criterio prevalente, al fine di garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, anche dopo la separazione ed il divorzio.