In un caso di recente sottoposto al vaglio della Corte di Cassazione, con ordinanza n.1216/2021, è stato affrontato l’argomento della successione degli eredi del socio di una società di persone; la questione, in particolare, riguarda il diritto dell’erede del socio defunto a subentrare, per effetto dell’accettazione dell’eredità, nella posizione del de cuius, acquisendo, per ciò solo, anch’egli la qualità di socio.
Art. 2284 c.c.
La Suprema Corte considera la normativa in materia, partendo dall’art. 2284 c.c., in base al quale, a seguito della morte del socio, e quindi dello scioglimento del rapporto sociale che faceva capo al defunto, i soci superstiti devono procedere alla liquidazione della quota agli eredi.
In alternativa, i predetti soci, qualora lo preferiscano, possono decidere di sciogliere direttamente la società; in tal caso le spettanze agli eredi saranno regolate nell'ambito della generale procedura di liquidazione dell'intera società.
I soci superstiti, infine, ai sensi della stessa norma, possono continuare la società con gli eredi del socio defunto, sempre che questi vi consentano, mediante la stipula di un accordo di continuazione, cioè di un contratto sociale.
Liquidazione della quota
La prima operazione che, pertanto, la società deve compiere, è quella di liquidare agli eredi del defunto, che abbiano accettato l’eredità, il valore della quota del defunto; ciò significa che gli eredi divengono creditori della società, fino alla liquidazione effettiva.
Ai sensi dell'art. 2289 c.c., nel termine di sei mesi dalla morte del dante causa, gli eredi dovranno vedersi attribuire dalla società una somma di danaro, che rappresenti il valore della quota di partecipazione che faceva capo al de cuius e che dovrà essere calcolata sulla base della situazione patrimoniale della società, quale risultante al momento in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale, dovendosi, comunque, tenere conto degli utili e delle perdite relativi alle operazioni in corso.
Partecipazione alla società
L’acquisto della qualità di socio, per l’erede, non è invece automatico, poiché, nelle società di persone il contratto sociale è caratterizzato dalla considerazione personale e soggettiva del singolo contraente.
L'accettazione dell'eredità del de cuius comporta, quindi, solo il diritto alla liquidazione della proporzionale quota del capitale sociale spettante e non dà diritto a subentrare nella società al posto del defunto, in quanto il rapporto sociale non si trasmette mortis causa (in tal senso anche Cass. n. 3671 del 2001).
Ne consegue che nel patrimonio ereditario del socio defunto non potrà, in nessun caso, esistere, con riferimento alla partecipazione di cui lo stesso in vita risultava titolare, un meccanismo di sostituzione di un soggetto ad un altro, nelle medesima posizione, e del quale, pertanto, si va a prendere il posto.
Accordo di continuazione
Ciò in ragione della intrasmissibilità iure successionis della partecipazione del socio a responsabilità illimitata, sicché in caso di accordo di continuazione della società tra i soci superstiti e gli eredi del socio defunto non potrà darsi luogo ad una successione, in senso tecnico, dei suoi eredi nella partecipazione di cui lo stesso era titolare.
Il vincolo sociale che faceva capo al socio defunto dovrà ritenersi immediatamente e definitivamente estinto al momento della sua morte, sicché l'accettazione dell'eredità da parte degli eredi del socio defunto non potrà comportare per gli stessi l'acquisto della qualità di soci, cosa che sarà invece riconducibile esclusivamente al perfezionamento dell’accordo di continuazione.
In caso di accordo di continuazione, pertanto, si verifica solo una modificazione soggettiva del contratto sociale che non presenta nulla di diverso da ogni altra ipotesi di adesione di nuove parti al contratto di società, la cui efficacia decorre dal momento in cui l'accordo viene stipulato.