Con il decreto-legge n. 15 del 23 febbraio 2021, in vigore dal giorno successivo, oltre a prorogare il divieto di spostamento tra regioni fino al 27 marzo 2021, sono stati rivisti gli ambiti che definiscono le zone di rischio in base all’indice di contagiosità Covid.
Vediamo cosa prevede, nello specifico, il provvedimento.
Ridefinizione delle zone
In primo luogo, all’art.1, vengono specificate e ridefinite le zone del territorio nazionale, come di seguito denominate:
a) "Zona bianca", le Regioni nei cui territori l'incidenza settimanale di contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso;
b) "Zona arancione", le Regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2, con livello di rischio almeno moderato, nonché quelle che, in presenza di una analoga incidenza settimanale dei contagi, presentano un livello di rischio alto;
c) "Zona rossa", le Regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 3, con livello di rischio almeno moderato;
d) "Zona gialla" le Regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati alle lettere a), b), c).».
Divieto di spostamenti
All’art. 2 viene, inoltre, prorogato fino al 27 marzo 2021 il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, restando sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
E’ comunque consentito, solo nella Zona gialla all’interno della propria regione, nonché nella Zona arancione all’interno del proprio comune, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, fra le ore 05:00 e le ore 22:00, nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Sono, infine, comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Prossime misure
Queste le misure previste dal decreto-legge, che verranno integrate dalle disposizioni del primo DPCM varato dal nuovo governo, presieduto da Mario Draghi, con la previsione di disposizioni che varranno fino al 6 aprile e che, pertanto, serviranno a regolamentare il periodo delle festività pasquali, tenuto conto della recrudescenza del virus e dell’espandersi delle nuove varianti.