La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15709/2021 pubblicata il 4 giugno 2021, ha affermato l’invalidità della sola matrice di un assegno a fornire la prova dell’avvenuto pagamento di una somma di denaro da parte di chi ha emesso il titolo.
Nel caso sottoposto all’esame della Suprema Corte un avvocato aveva citato in giudizio un proprio cliente per ottenere la condanna al pagamento dell’attività svolta in base al mandato conferitogli; il cliente, a sua volta, aveva eccepito di aver versato le somme dovute, a tal fine producendo in giudizio le matrici degli assegni dati al professionista.
Prova del pagamento
Il Tribunale e la Corte d’appello avevano dato ragione a quest’ultimo, affermando che non fosse stato dimostrato l’assolvimento dell’obbligazione di pagamento.
Il cliente, pertanto, aveva fatto ricorso in Cassazione, ritenendo che dovesse essere l’avvocato a dare la prova che gli assegni corrispondenti alle matrici non fossero stati da lui incassati o non riguardassero le prestazioni pretese.
La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, chiarisce che nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte.
Ove però il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, provarlo.
Emissione di assegno
Fa eccezione a tale regola l'ipotesi in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di un assegno; infatti, implicando tale emissione la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore l'onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto della dazione di assegno.
Non è però sufficiente, per provare il pagamento, la produzione delle matrici dell'assegno, che costituiscono una mera annotazione da parte del debitore; in assenza del titolo e della prova dell'incasso, esse, pertanto, non hanno alcuna rilevanza in giudizio.
Documenti probatori
In sintesi, nei casi di pagamento a mezzo assegno bancario o postale, la prova dell’avvenuto adempimento dovrà essere fornita in modo da consentire al giudice di accertare che l’assegno sia stato effettivamente consegnato ed incassato dal creditore.
Anche in queste ipotesi, pertanto, è opportuno chiedere il rilascio di una ricevuta fiscale a fronte del pagamento a mezzo di assegno, come nel caso di pagamento con contanti; in via informale, o in attesa del documento ufficiale, potrebbe essere utile, ai suddetti fini probatori, anche una semplice dichiarazione scritta del creditore di accettazione dell’assegno ad estinzione del debito.