Si parla di “prescrizione” dei diritti, disciplinata agli artt. 2934 ss. del codice civile, riguardo al termine entro il quale la legge stabilisce che un certo diritto possa essere esercitato.
Tutti i diritti civili sono soggetti a prescrizione, fatta eccezione per alcuni “imprescrittibili”, che possono essere sempre esercitati: si tratta, in particolare, dei diritti indisponibili, che riguardano la personalità e lo status giuridico dei soggetti ed altri previsti espressamente dalla legge.
Termini di prescrizione
Il codice civile distingue tra prescrizioni “ordinarie”, “brevi” e “presuntive”; nel primo caso si applica la disciplina generale e la prescrizione si compie con il decorso di 10 anni a partire dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
Rientrano tra i diritti soggetti a prescrizione ordinaria i diritti di credito in generale, cioè le obbligazioni che danno diritto ad ottenere il pagamento di una somma.
Tra le prescrizioni brevi rientra il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito altrui, soggetto al termine di 5 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, così come il diritto al risarcimento derivante dalla circolazione dei veicoli che si prescrive nel più breve termine di 2 anni, con qualche deroga nel caso in cui la condotta lesiva integri reato.
Altre prescrizioni nel termine breve di 5 anni: le annualità delle rendite perpetue e dei vitalizi, i corrispettivi delle locazioni, gli interessi, i trattamenti di fine rapporto.
Nel termine di 1 anno si prescrivono il diritto del mediatore alla provvigione, come i diritti derivanti dai contratti di trasporto e spedizione, il diritto delle compagnie assicurative a riscuotere i premi.
Prescrizioni presuntive
Le prescrizioni “presuntive” sono così definite in quanto si riferiscono a casi in cui il legislatore, passato un breve lasso di tempo, presume che il debito sia stato già soddisfatto e quindi il diritto si sia estinto.
Alcune ipotesi di prescrizioni presuntive: 1 anno per la retribuzione delle lezioni ad ore o a giorni o mesi impartite dagli insegnanti, per le retribuzioni delle prestazioni lavorative in genere non superiori al mese, dei commercianti per il pagamento delle merci vendute al dettaglio, dei farmacisti per il prezzo dei medicinali.
Si prescrivono presuntivamente in 3 anni il diritto del prestatore di lavoro subordinato al pagamento delle prestazioni lavorative superiori al mese, dei professionisti e dei notai per il loro onorario ed il rimborso delle spese anticipate, degli insegnanti per le lezioni impartite per periodi superiori al mese.
In tutti i casi riportati, come negli altri previsti dalla legge, il decorso del termine prescrizionale senza che il diritto sia stato esercitato lo fa estinguere; la conseguenza è che l’esercizio di un diritto, anche in sede giudiziaria, oltre il termine di prescrizione, legittima il debitore ad eccepirne la prescrizione, dunque lo libera dall’obbligo di eseguire la propria prestazione nei confronti del creditore.
Atti interruttivi della prescrizione
Al fine di evitare il decorso della prescrizione, occorre porre in essere atti che manifestino la volontà di far valere il diritto da parte del titolare
Sono atti interruttivi della prescrizione gli atti giudiziari notificati al debitore, i verbali delle contravvenzioni notificate all’autore delle violazioni, ma anche le lettere con le quali si mette in mora il soggetto tenuto alla prestazione, nonché l’espresso riconoscimento del debito da parte di chi deve eseguire la prestazione dovuta.
Fallimento del debitore
Nel caso di fallimento della parte che deve eseguire il pagamento, cioè del debitore, secondo la Corte di Cassazione anche l’atto con il quale il creditore fa istanza di insinuazione al passivo del fallimento è idoneo ad interrompere la prescrizione, anche se non preceduto da una messa in mora e non seguito dal decreto di ammissione del Giudice fallimentare.
Con l’ordinanza n. 9638 del 19.04.2018 è stato infatti affermato che “la presentazione dell’istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile all’atto con cui si inizia un giudizio, determina, ai sensi dell’art. 2945, secondo comma cod. civ., l’interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del condebitore solidale del fallito, ai sensi dell’art. 1310, primo comma, del codice civile”.