Sulla Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2020 è stato pubblicato il decreto legge n. 129 del 20 ottobre 2020, recante “Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale”.
Proroga dei pagamenti
Il provvedimento, in primo luogo, sospende fino al 31 dicembre 2020 la notifica delle cartelle esattoriali, dei pagamenti e dei pignoramenti, già sospesi dallo scorso 8 marzo a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia.
Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo al 31 dicembre 2020, che dovranno quindi essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione, cioè entro il 31 gennaio 2021.
Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.
Cosa prevedeva il "decreto agosto"
Ricordiamo, in proposito, che il “decreto agosto” n. 104/2020 aveva fissato la scadenza del periodo di sospensione al 15 ottobre 2020; entro tale data le cartelle di pagamento, gli avvisi di accertamento e gli avvisi di addebito inviati dall’Agenzia delle Entrate potevano non essere pagati dal contribuente e, allo stesso tempo, l’Agenzia non poteva procedere forzosamente attraverso fermi amministrativi o pignoramenti.
Per le rottamazioni già in essere alla data dell'8 marzo, inoltre, il decreto di agosto non modificava quanto già previsto dal decreto “rilancio” (DL n. 34/2020) relativamente al termine di scadenza della "Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”, confermato al 10 dicembre 2020; entro questo termine i contribuenti, ma solo quelli in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, potevano - e possono ancora come vedremo - effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020 senza perdere i benefici delle misure agevolative.
Per i contribuenti non in regola, quindi decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), rimaneva in vigore la possibilità, introdotta dal DL 34/2020, di chiedere la dilazione del pagamento (ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.
Circa i piani di rateizzazione già in essere alla data dell'8 marzo 2020, così come per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 15 ottobre 2020, il decreto di agosto prevedeva la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque rate in origine previste.
Modiche del decreto di ottobre n. 129/2020
Quest’ultima misura è stata confermata dal decreto di ottobre.
Confermati anche i termini di scadenza della "Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”, già oggetto di modifica normativa con il DL 34/2020 (“Decreto Rilancio”).
Resta, pertanto, fissato al 10 dicembre 2020 il termine entro il quale i contribuenti in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 possono effettuare i pagamenti delle rate in scadenza nel 2020, senza perdere i benefici delle misure agevolative (non sono previsti i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018).
Per quanto riguarda tutti gli altri pagamenti, il decreto di ottobre, come detto in apertura, differisce i termini al 31 dicembre 2020, concedendo, in tal modo, altri due mesi di “respiro” a chi ha debiti nei confronti del fisco.
Termini di decadenza e prescrizione per l’Agenzia delle Entrate e Riscossione
Il decreto, oltre a ciò, dispone la proroga dei termini di decadenza e prescrizione per la notifica degli atti dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione, relativamente ai carichi delle entrate tributarie e non tributarie affidati all’Agenzia nel periodo di sospensione, cioè dal giorno 8 marzo al 31 dicembre.
Prevista, in particolare, per quel che riguarda i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nel 2020, la proroga di due anni del termine per la notifica delle cartelle, secondo quanto già previsto dal decreto legislativo n. 159/2015, all’articolo 12 comma 2 per i casi di eventi eccezionali.
Sono, invece, prorogati di due mesi i termini di prescrizione e decadenza, in scadenza nell’anno 2021, per la notifica delle cartelle di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Va detto che la proroga dei termini di prescrizione e decadenza, che si traduce in un vantaggio per l’Agenzia delle Entrate, che, in tal modo, può beneficiare di un periodo più ampio per notificare i propri atti ai contribuenti, è stata oggetto di critiche da parte di molti commercialisti.
È stato, infatti, rilevato come, a fronte di una breve dilazione dei termini di pagamento in favore dei contribuenti, l’Agenzia delle Entrate, in base al d.l. 129/2020, ha diritto ad una proroga delle proprie scadenze ben più ampie, fino a 2 anni nei casi innanzi specificati.