Torniamo a occuparci dei casi in cui la pubblica amministrazione risponde dei danni conseguenti a cadute o incidenti causati da buche o tombini sconnessi sul manto stradale. Ricordiamo che la responsabilità civile dell’ente pubblico deriva dalla norma contenuta nell’art. 2051 del codice civile, relativo alla cose in custodia; in base a tale disposizione ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
Onere della prova del danneggiato
In caso di pedone caduto a causa di una buca, ad esempio, egli è tenuto a dimostrare in giudizio, in primo luogo il nesso di causalità tra fatto (caduta) e presenza della buca, in modo che si possa escludere ogni evento esterno che abbia provocato la caduta e che, pertanto, interromperebbe quel collegamento causale necessario per far valere la responsabilità dell’ente pubblico tenuto alla manutenzione della strada. Pensiamo al caso di caduta provocata da una spinta da parte di terzi: in questo caso, anche se il soggetto cade nei pressi della buca, l’evento causale è il fatto esterno della spinta; dunque, l’ente pubblico non è responsabile dei danni subiti dal pedone.
Casi di esclusione di responsabilità
Oltre alla prova del nesso di causalità, il danneggiato deve dimostrare il carattere occulto, cioè non visibile, della buca, tale da non consentire, o rendere estremamente difficile, evitarla.
L’ente pubblico, a sua volta, si libera dalla responsabilità per il danno cagionato laddove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche o a caso fortuito, come nel caso di fenomeni atmosferici verificatisi nell’immediato (nevicate, pioggia abbondante) che abbiano occultato la buca. In una recente ordinanza, la n. 456/2021, la Corte di Cassazione chiarisce i principi in materia di responsabilità dell’ente custode ai sensi dell’art. 2051 c.c. Il caso prendeva le mosse dalla domanda di risarcimento danni nei confronti del comune di Napoli, da parte di una donna caduta in una pozza d’acqua che occultava una buca. In primo grado la domanda veniva accolta, mentre in grado d’appello i giudici davano ragione al Comune, ritenendo responsabile la donna per aver tenuto un comportamento incauto nell’attraversare la strada senza avvedersi della pozza d’acqua.
Caso fortuito e condotta del danneggiato
La Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso della danneggiata, afferma che l’art. 2051 c.c. configura un caso di responsabilità oggettiva del custode e prevede che il danneggiato debba limitarsi a provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, spettando al custode la prova liberatoria mediante dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. In tal senso, l'ente proprietario della strada supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si verifica non come conseguenza di un difetto di diligenza nella sorveglianza della strada ma in maniera improvvisa e per colpa esclusiva dello stesso danneggiato; nel caso di specie, il Comune avrebbe dovuto dimostrare che il comportamento della parte danneggiata avesse il carattere di eccezionalità, imprevedibilità e inevitabilità e fosse da solo idoneo a produrre l'evento, escludendo altri fattori concorrenti.
Presunzione di colpa dell’ente pubblico
Secondo la Cassazione, inoltre, il fatto che una strada risulti molto sconnessa e presenti buche e rattoppi, non costituisce un'esimente per l'ente pubblico, come erroneamente aveva ritenuto la Corte d’appello: l'ente proprietario di una strada, infatti, si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c.