Il contratto assicurativo
L'assicurazione è disciplinata dall'art. 1882 c.c. che delinea i tratti fondamentali del contratto: la compagnia si obbliga a risarcire un'altra parte, l'assicurato (o il beneficiario) entro determinati limiti del danno ad esso prodotto da un sinistro oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana in cambio del pagamento di una somma di danaro mensile, annuale o in un'unica soluzione (il premio).
La scopo del contratto è quello di trasferire i possibili effetti negativi di un determinato evento da un soggetto ad un altro. Nel caso di sinistro stradale, il rischio dell'incidente passerà dunque dal soggetto proprietario dell'auto e/o conducente alla compagnia assicurativa con cui si è stipulato il contratto.
Il rischio denominato 'alea' è comunque l'elemento fondamentale del contratto di assicurazione (e di ogni sua tipologia) che, pertanto, è da considerarsi nullo ove non sia mai esistito o abbia cessato di esistere prima della conclusione del contratto.
Cos'è l'indennizzo e quali sono le procedure di risarcimento nelle assicurazioni?
L’indennizzo rappresenta quella somma di danaro che, a prescindere dalle relative responsabilità, la compagnia deve pagare al soggetto assicurato nel momento in cui si verifica l'evento correlato alla polizza stipulata.
Questo può essere erogato in diverse forme, ad esempio mediante il rimborso delle spese sostenute per riparare un veicolo danneggiato, tramite versamento di una somma in caso di infortunio, o per il risarcimento dei danni causati a terzi. La quantità dell'indennizzo dipende dalle condizioni contrattuali della polizza e dal tipo di sinistro subito.
Nell'RCA, ossia la responsabilità civile in ambito di circolazione stradale, è possibile richiedere tale importo sulla base di due alternative:
Quando si può fare ricorso al risarcimento diretto?
Con questa procedura, entrata in vigore nel 2007, l'assicurato/danneggiato può richiedere il risarcimento direttamente alla propria compagnia assicurativa, senza dover attendere il pagamento da parte dell'assicurazione dell'altro veicolo coinvolto nell'incidente come avveniva in precedenza.
Ci sono tuttavia dei limiti per l'utilizzo di tale semplificata procedura costituiti dal caso in cui:
- nel sinistro risultino coinvolti più di due veicoli a motore e non sussista accordo circa la dinamica del sinistro;
- non sussista alcuna collisione materiale tra veicoli (ad esempio se per schivare qualcuno viene distutto un palo della luce);
- il sinistro sia avvenuto all'estero (ad eccezione di San Marino e Vaticano);
- il sinistro sia avvenuto con veicoli immatricolati all’estero;
- ci sia anche un solo ferito grave;
- entrambe le compagnie assicurative abbiano aderito alla CARD ossia la Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (anche se dal primo gennaio 2023 è in vigore la norma del Ddl Concorrenza che ha esteso a tutte le compagnie NO CARD che operano in Italia l'applicazione per legge della convenzione).
Quando si può ricorrere al procedimento di risarcimento indiretto o ordinario?
Si può sempre ricorrere alla procedura ordinaria nei casi in cui non si possa applicare il risarcimento diretto. La procedura è disciplinata dall'art. 148 C.d.A. e sostanzialmente differisce da quella diretta per la circostanza che la domanda di risarcimento non viene presentata alla propria compagnia, bensì a quella del veicolo che ha cagionato il sinistro.
Va da sè che questo tipo di procedura presenta dei tempi molto più alti rispetto a quella semplificata anche per il fatto che, oltre alle negoziazioni interne tra compagnie assicurative, occorrerà sempre attendere che l'assicurazione dell'altro veicolo effettui il pagamento all'assicurazione dell'assicurato danneggiato, che a sua volta liquiderà l'indennizzo al soggetto danneggiato, con tempistiche in questo senso non proprio brevi.