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Nel caso in cui, entro tre mesi dall’apertura della successione, il chiamato nel possesso dei beni ereditari non abbia redatto l'inventario dei beni, non potrà più rinunziare all'eredità. Scopriamo perchè.
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L’accettazione con beneficio d’inventario, o accettazione “beneficiata”, è una particolare fattispecie giuridica che consente, a chi la sceglie, di tenere distinto il proprio patrimonio da quello del de cuius.
Nel caso di accettazione dell'eredità nell’interesse dei minori, il codice civile prevede che essa dispieghi automaticamente gli effetti dell’accettazione con beneficio d’inventario, fino al compimento della maggiore età
Con il deposito dell’istanza di apposizione dei sigilli si apre un procedimento non contenzioso, nel quale preliminarmente il giudice dispone la redazione dell’inventario dei beni facenti parte dell’asse ereditario
L’effetto principale dell’accettazione beneficiata è quello di separare i beni del defunto dal patrimonio personale dell’erede, in modo che i creditori del primo possano soddisfarsi solo aggredendo il patrimonio ereditario.
I creditori ereditari, dopo la pubblicazione dell’invito ad essi rivolto dal notaio ai sensi dell'art. 498 c.c. di precisare il proprio credito, non possono pignorare i beni compresi nell’eredità.
Con sentenza n. 13145/16 la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui in materia di benefici prima casa è legittimo l’accertamento realizzato mediante accesso all’abitazione di privati.
La successione mortis causa è un evento che comporta spesso la necessità di risolvere intricate questioni legali, collegate al patrimonio del defunto, di cui, molte volte, gli eredi non sono a conoscenza.
La revoca del beneficio fiscale sulla prima casa, da parte dell’Agenzia delle Entrate, in caso di vendita a terzi in esecuzione di un accordo di separazione, è illegittima in quanto si pone in contrasto con la l'art. 19 l. 74/87