Cartelle esattoriali per debiti del defunto in caso di accettazione beneficiata

 In altri articoli abbiamo trattato dell’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, mettendo in rilevo le conseguenze che essa ha per l’erede, in particolare l’effetto di separare i beni del defunto dal patrimonio personale dell’erede, in modo che i creditori del primo possano soddisfarsi solo aggredendo il patrimonio ereditario; ciò comporta che l’erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni ereditari a lui pervenuti.

PROCEDURA DI ACCETTAZIONE BENEFICIATA

Abbiamo anche esaminato la procedura prevista dal codice civile, agli artt. 484 ss, per l’accettazione beneficiata, che qui ricordiamo brevemente.

Anzitutto l’erede deve esprimere la sua volontà mediante una dichiarazione, che – anche con l’assistenza di un notaio – dovrà essere iscritta nel registro delle successioni; la dichiarazione di accettazione deve inoltre essere accompagnata dalla redazione dell’inventario dei beni ereditari da parte del pubblico ufficiale incaricato.

La fase successiva all’inventario è quella del pagamento dei creditori e legatari, attività che può essere svolta direttamente dall’erede, come dispone l’art. 495 c.p.c., il quale, al termine, dovrà rendere il conto.

Si tratta di una fase molto delicata, soggetta a termini di decadenza rigorosi il cui mancato rispetto può comportare  la decadenza per l’erede dal beneficio d’inventario, motivo per cui è consigliabile rivolgersi ad un notaio, che provvederà a tutte le incombenze.

Una di queste consiste nell’invito ai creditori a presentare le loro dichiarazioni di credito, entro un dato termine, per poi provvedere a liquidare l’attivo ereditario ed a formare lo stato di graduazione dei crediti, in base al quale i creditori verranno soddisfatti (cosiddetta liquidazione concorsuale).

PUBBLICAZIONE DELL’INVITO AI CREDITORI

L’invito, spedito dal notaio ai creditori ed ai legatari dei quali è noto il domicilio o la residenza, deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

L’art. 506 c.c. dispone che, eseguita tale pubblicazione, non possono essere promosse procedure esecutive a istanza dei creditori; possono tuttavia essere proseguite le procedure in corso ma la parte di presso che residua dopo il pagamento dei creditori ipotecari e privilegiati va distribuita in base allo stato di graduazione redatto dal notaio.

DIVIETO DI AZIONI ESECUTIVE DEI CREDITORI

Quest’ultima norma è molto importante perché stabilisce gli effetti dell’accettazione beneficiata nei confronti dei creditori del defunto, i quali, dopo la pubblicazione dell’invitoad essi rivolto a precisare il proprio credito, non possono pignorare i beni compresi nell’eredità.

Ciò si spiega in quanto, con la pubblicazione, essi vengono informati dell’esistenza di un vincolo sull’eredità – costituito dall’accettazione beneficiata – per cui la loro liquidazione avverrà in base alle regole anzidette.

A tal proposito ci si è chiesti che sorte seguano le cartelle esattoriali notificate all’erede beneficiato, per debiti contratti dal de cuius.

LA CASSAZIONE SULLA NOTIFICA DI CARTELLE ESATTORIALI

Sul tema si è espressa di recente la Corte di Cassazione, sez. lavoro, con la sentenza n.1698/2017 depositata il 23 gennaio 2017, relativa ad un caso di notifica all’erede beneficiato, da parte dell’INPS, di una cartella di pagamento per contributi previdenziali non pagati dal de cuius.

La Suprema Corte ha dichiarato la legittimità della notifica in esame, in base al consolidato orientamento della dottrina e della giurisprudenza, secondo cui la cartella di pagamento, nell’ambito della riscossione mediante ruolo, svolge una funzione analoga a quella dell’atto di precetto.

Infatti essa, al pari di quest’ultimo, contiene una intimazione a pagare il credito portato dal titolo esecutivo che, come previsto dall’art. 49 del D.P.R. N. 602 del 1973, è rappresentato dal ruolo.
La notifica della cartelle, in quanto atto prodromico all’esecuzione, paragonabile al precetto, non rientra nel divieto di cui all’art. 506 c.p.c..

I giudici di legittimità, inoltre, affermano che il divieto di promuovere procedure esecutive non impedisce ai creditori possano promuovere azioni di accertamento e condanna nei confronti dell’erede, al fine di precostituirsi un titolo da far valere nella procedura di liquidazione dell’eredità beneficiata, in modo da potersi soddisfare sull’eventuale residuo.

pubblicato il 14/03/2017

A cura di: Daniela D'Agostino

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