Come si impugna la sospensione della patente?
La legge consente al destinatario del provvedimento due diversi strumenti per potersi opporre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, ossia il ricorso al:
- Prefetto, da presentare entro 60 giorni dalla notifica, in genere per vizi puramente formali e procedurali (come quelli riguardanti la notifica della sospensione oltre determinate tempistiche);
- Giudice di Pace, da depositare entro 30 giorni dalla notifica per motivazioni maggiormente inerenti al merito della causa piuttosto che a violazioni a carattere formale.
Quando è possibile richiedere il permesso di guida per lavoro?
Nel caso di sospensione della patente è possibile, solo ove dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, presentare istanza al Prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro qualora:
- risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri;
- ricorra una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'ente pubblico, nel caso di accoglimento nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza indicando il tempo entro il quale si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimi e massimi fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione a:
- entità del danno apportato;
- gravità della violazione commessa;
- pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare.
La sospensione viene tuttavia aumentata di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso.
Cosa succede se si guida con la patente sospesa?
Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circoli abusivamente in violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del Prefetto con cui il permesso è stato concesso, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.046 a € 8.186. Si applicano inoltre le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di ulteriore reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.
Che differenza c'è tra ritiro e sospensione della patente?
Anche se spesso nella prassi quotidiana i due termini sono spesso utilizzati come sinonimi, esiste una differenza sostanziale tra il ritiro e la sospensione.
Il ritiro della patente è una decisione presa dall'autorità pubblica (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza) quando si ritiene appropriato intervenire con un provvedimento interdittivo per violazioni meno gravi. Ad esempio, un conducente potrebbe essere sanzionato col ritiro per un carico mal posizionato sull'auto ovvero circolare senza revisione o con la patente scaduta. In tali circostanze, una volta corretto l'errore, il conducente può riottenere la patente in tempi abbastanza brevi.
D'altra parte, invece, la sospensione della patente è riservata a violazioni di gran lunga più gravi, come ad esempio la guida in stato di ebbrezza.
Anche le conseguenze inerenti alla mancata osservanza del provvedimento interdittivo sono decisamente più severe in quanto possono portare, in determinati casi, alla revoca definitiva della patente e/o al fermo o addirittura alla confisca del veicolo.