Quali sono le norme di riferimento?
L'art. 218 c.d.s. dice che ove la contestazione preveda la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione e inoltrata alla prefettura del luogo della commessa violazione.
Per quanto riguarda la revoca, invece, la norma di riferimento è il successivo art. 219 c.d.s. il quale a sua volta determina che il provvedimento è emesso dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri o dal Prefetto a seconda dei casi il quale, previo accertamento della sussistenza delle condizioni richieste ex lege, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione.
La differenza tra gli istituti è enorme, come del resto è abbastanza differente la ratio stessa posta a base delle due norme sanzionatorie.
Quali sono i tempi per la notifica della revoca?
La pubblica amministrazione ex art. 219 C.d.s. ha l’obbligo di comunicare al Prefetto, entro 5 giorni dall’accertamento, l’esistenza di una delle condizioni per le quali la legge prevede la revoca del documento di guida. Previo accertamento delle condizioni predette la pubblica autorià, emette l’ordinanza revocatoria e la consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l’organo di Polizia incaricato dell’esecuzione.
Il motivo di questo doppio controllo è semplice e intuitivo. L'ufficio, infatti, prima di emanare un provvedimento definitivo connotato da una certa gravità (nel senso della limitazione alla guida di veicoli) deve assicurasi che questo sia legittimo senza preoccuparsi di rientrare, per la notifica di detta ordinanza al trasgressore, entro determinate e strette tempistiche.
In ordine a questo aspetto si sono formate numerose pronunce, molte delle quali hanno ritenuto legittima la revoca della patente anche dopo due anni dal momento della violazione anche con provvedimento differito e autonomo rispetto alla sanzione principale.
La pubblica amministrazione infatti non ha termini per la comunicazione del provvedimento in quanto il Codice della strada nulla prevede sul punto e per la sua notifica ha quindi indicato la prescrizione ordinaria di 5 anni.
Quali sono le tempistiche in caso di sospensione?
Le tempistiche per le notifiche non risultano le medesime in forza della diversa formulazione dell'art. 218 C.d.s. il quale prevede l’invio del documento ritirato e del verbale all’ufficio prefettizio entro 5 giorni, stabilendo altresì che il prefetto, nei quindici giorni successivi, emani l’ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa.
I tempi perentori previsti per l’emissione di detta ordinanza, a differenza di quelli per la revoca, sono dovuti in forza della maggiore tenuità del provvedimento di sospensione, a seguito del quale l’interessato potrebbe in ipotesi presentare un’istanza intesa a ottenere un permesso di guida limitato nel tempo e adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro.
La mancata emissione dell'atto entro il termine rende illegittima la sospensione e consente al trasgressore l'impugnazione dell'ordinanza prefettizia di sospensione, se notificata oltre tale termine.
Per il resto valgono le medesime considerazioni della revoca in ordine al tempo massimo di irrogazione del provvedimento in cinque anni.
La sanzione accessoria della sospensione temporanea della patente può infatti essere irrogata nel termine generale di prescrizione quinquennale, ove consegua per legge alla violazione di determinate norme del Codice della strada, per la quale è stata applicata la sanzione pecuniaria principale, e ciò anche in caso di contestazione differita o di mancato ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori, non costituendo questo ultimo fatto presupposto indefettibile per l’applicazione di detta sanzione accessoria.