Tra i diversi provvedimenti adottati dal nostro Governo per fronteggiare la crisi economica prodotta dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, vi sono una serie di misure di sostegno, diretto o indiretto, alle fasce più deboli della popolazione, in particolare a coloro nei cui confronti sono state avviate procedure giudiziarie di espropriazione della casa, come gli sfratti ed i pignoramenti immobiliari.
Art. 54-ter
Riguardo a questi ultimi l’art. 54-ter del d.l. n. 18 del 2020, “Cura Italia”, introdotto dalla legge di conversione n. 27/2020, dispone che “al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare di cui all’art. 555 del c.p.c. che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore”. Lo scopo della norma, applicabile a partire dal 30 aprile 2020 per la durata di sei mesi, è chiaramente quello di consentire ai soggetti cui sia stato notificato un atto di pignoramento immobiliare di non essere privato, per la durata indicata, di un bene essenziale qual è la casa di abitazione, consentendo una proroga dei termini della procedura esecutiva.
Vediamo nello specifico cosa comporta la sospensione anzidetta.
Procedura esecutiva
Ricordiamo che il pignoramento immobiliare inizia con la notifica del relativo atto giudiziario da parte del creditore procedente al suo debitore, cui viene pignorato l’immobile, e termina con la distribuzione del ricavato della vendita dell’immobile a tutti i creditori intervenuti nella procedura, oltre al creditore che l’ha avviata per primo; l’eventuale residuo del prezzo, eccedente la somma dei crediti e delle spese legali (ipotesi molto rara) spetterà al soggetto espropriato.
Tra l’inizio e la fine del processo esecutivo possono intercorrere anche diversi anni, a seconda della rapidità con cui si riesce a vendere l’immobile, le cui aste possono andare deserte anche ripetutamente.
La genericità dell’art. 54-ter del decreto Cura Italia, che non specifica quali sono le attività da sospendere e quelle che proseguono, ha indotto i diversi Tribunali italiani a dettare proprie “linee guida” interpretative; prendiamo qui in considerazione quelle fornite dal Tribunale di Milano, che ha provveduto a distinguere gli atti nelle diverse fasi della procedura esecutiva.
Natura di abitazione principale
Il primo problema è quello di rendere nota al Giudice dell’esecuzione la natura di “abitazione principale” dell’immobile pignorato; questo compito spetta al delegato, solitamente un notaio o altro professionista nominato dal Giudice, che deve segnalarlo nel rendiconto periodico o con apposita relazione o istanza; questo per le procedure nelle quali è stata già fissata l’udienza ex art. 569 c.p.c., in cui il Giudice dispone la vendita dell’immobile.
In tal caso la procedura verrà sospesa automaticamente, senza che occorra il provvedimento del Giudice, fino al 31 ottobre 2020.
Attività sospese
Nelle procedure in cui sia stata già disposta la vendita, l’avviso di gara dovrà essere emesso e pubblicizzato non prima del 1° novembre 2020 se si verte in ipotesi di abitazione principale, senza che sia necessario un provvedimento del giudice.
I provvedimenti di rilascio e sgombero dell’immobile potranno essere emessi solo dopo il 31 ottobre 2020 se l’immobile è abitazione principale del debitore e solo dopo il 1° settembre 2020 negli altri casi.
Nel frattempo, sempre in base alle linee guida del Tribunale di Milano, potrà essere emesso il decreto di trasferimento, ma non si potrà provvedere allo sgombero dell’immobile, salvo rilascio spontaneo.
La conversione del pignoramento, cioè l’istanza con cui il debitore chiede di estinguere ratealmente il suo debito, in luogo dell’espropriazione dell’immobile, deve ritenersi consentita e non sospesa, in quanto si tratta di atto nell’interesse del debitore; sono tuttavia sospese le rate di conversione che scadono nel periodo dal 30 aprile al 31 ottobre 2020, pur rimanendo consentito il pagamento volontario.
Anche il pagamento del prezzo di aggiudicazione del bene, da parte dell’acquirente, resta sospeso fino al 31 ottobre 2020, secondo l’interpretazione del Tribunale di Milano.