Usucapione del bene ereditato

Dell’usucapione ci siamo occupati in altri articoli, nei quali abbiamo esaminato la disciplina giuridica e gli effetti derivanti dal possesso continuato di un bene.

MODI D'ACQUISTO DELLA PROPRIETA'

Ricordiamo che tale istituto, regolato all’art. 1158 c.c., rientra tra i modi d’acquisto della proprietà, che, nel caso specifico, deriva dal possesso continuato ed ininterrotto di un bene immobile, per un periodo di 20 anni, o di 10 anni se l’immobile viene acquistato in buona fede in base ad un titolo idoneo al trasferimento della proprietà, trascritto nei pubblici registri ma successivamente dichiarato invalido.

L’acquisto per usucapione è un effetto automatico del possesso continuato ed ininterrotto del bene; tuttavia, per poter essere opposto ai terzi, deve essere accertato in giudizio, dinanzi al Tribunale competente per territorio, il quale, in caso di accoglimento della domanda, pronuncerà sentenza favorevole al possessore, riconoscendone il diritto di proprietà.

CARATTERISTICHE DEL POSSESSO

Perché si verifichi l’usucapione è necessario, inoltre, che il godimento del bene abbia le caratteristiche del possesso, non della semplice detenzione, e che il possessore si comporti come se fosse il proprietario, cioè ponga in essere atti che il titolare effettivo porrebbe in essere.

Il possesso, inoltre, deve essere esercitato nel periodo indicato in modo continuato ed ininterrotto: ciò significa che i poteri e le attività posti in essere sul bene devono essersi protratti senza essere stati interrotti da atti che dimostrino la volontà, propria o del legittimo proprietario, di impedire l’acquisto del bene per usucapione.

ATTI INTERRUTIVI

Il proprietario del bene, pertanto, se vuole impedire che il possessore ne acquisti la proprietà deve porre in essere atti interruttivi dell’usucapione; egli, cioè, deve dimostrare di voler mantenere la proprietà dell’immobile, pur essendo questo nel possesso di un altro soggetto.

L’esempio tipico è quello dell’usufrutto di un immobile a titolo gratuito che, se protratto per 20 anni, può portare all’acquisto della proprietà da parte dell’usufruttuario, a meno che il proprietario agisca per interrompere tale effetto; ciò può avvenire, ad esempio, formalizzando il contratto, mediante registrazione, oppure prevedendo il pagamento di un canone periodico, che dimostri il titolo di proprietà.

Tra gli atti interruttivi della prescrizione vi sono, inoltre, le domande e le azioni giudiziarie dirette all’accertamento della proprietà; vi rientrano anche azioni esercitate con altre finalità ma che hanno l’effetto ulteriore di dichiarare il titolo di proprietà del bene, come la domanda di divisione ereditaria.

DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE

Citiamo in proposito un caso di recente affrontato dalla Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 11476/2019,  che vedeva contrapposti fratello e sorella, il primo dei quali aveva posseduto un immobile pervenutogli per successione ereditaria, insieme ad altri beni; la sorella aveva agito in giudizio per chiedere innanzitutto lo scioglimento della comunione ereditaria e la divisione delle relative quote, visto che i beni posseduti per legge  spettavano di diritto ad entrambi, pur essendo stati di fatto utilizzati soltanto dal fratello.

Quest’ultimo si costituiva nel giudizio di primo grado, eccependo, fra l’altro, di aver acquistato l’immobile per usucapione, avendolo posseduto per oltre un ventennio.

LA CASSAZIONE SUL PUNTO

La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso del fratello, afferma che “ in tema di usucapione, poiché, con il rinvio fatto dall’art. 1165 cod. civ. all’art 2943 cod. civ., risultano tassativamente elencati gli atti interruttivi del possesso, non è consentito attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti dalla legge, con la conseguenza che non può riconoscersi tale efficacia, se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, ovvero, ad atti giudiziali diretti ad ottenere “ope iudicis” la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente”.

Nel caso in cui, oltre allo scioglimento della comunione ereditaria, venga richiesta anche l’attribuzione della quota di spettanza, come nel contenzioso esaminato dalla Corte, tale domanda è idonea ad interrompere l’usucapione, essendo stato raggiunto lo scopo di ottenere la materiale separazione della quota del condividente dalla massa ereditaria.

pubblicato il 04/06/2019

A cura di: Daniela D'Agostino

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