In altri articoli ci siamo occupati dell’usucapione dei beni immobili, cioè del modo di acquisto della proprietà di immobili attraverso il possesso del bene, esercitato in modo continuato ed ininterrotto per un periodo di almeno vent’anni.
Art. 1161 c.c.
Oggi consideriamo l’usucapione dei beni mobili, disciplinata all’art. 1161 del codice civile, relativo ai beni mobili non registrati, cioè non iscritti in pubblici registri come il PRA per gli autoveicoli o il RID per le imbarcazioni da diporto.
In caso di registrazione, infatti, la norma da riferimento è l’art. 1162 c.c., che stabilisce un termine inferiore per l’acquisto della proprietà, in 3 anni rispetto ai 10 previsti per i mobili non registrati.
La regola generale, per qualsiasi bene mobile che non sia iscritto in pubblici registri (dunque anche autoveicoli, motocicli, imbarcazioni non iscritti) è quella per cui, in mancanza di titolo idoneo all’acquisto, la proprietà dei beni mobili e gli altri diritti reali di godimento sugli stessi si acquistano in virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede; se il possessore, invece, è in mala fede, l'usucapione si compie con il decorso di venti anni.
Mancanza di titolo e buona fede
Per mancanza di “titolo idoneo” si intende che il bene deve essere pervenuto al possessore non in base a contratto, o in base a successione o atto pubblico di donazione, ma attraverso un passaggio di fatto da un altro soggetto che lo possedeva in precedenza.
Quanto al requisito della “buona fede” la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1134/1982, ha specificato che essa è costituita non dall'ignoranza dell'altrui diritto, ma dall'ignoranza di arrecare danno all'altrui diritto, senza che al riguardo possa rilevare la conoscenza della nullità dell’eventuale atto dispositivo; ad esempio, un bene non di modico valore, pervenuto per effetto di una donazione nulla perché effettuata senza atto pubblico, il donatario che accetti la donazione nella convinzione di essere nel giusto e di non ledere i diritti altrui, si considera in buona fede ai fini dell’acquisto per usucapione decennale.
Il caso del quadro d’autore
Tra i beni non di modico valore rientrano i quadri d’autore, anch’essi acquistabili per usucapione, in presenza degli anzidetti requisiti; di un simile caso si è occupata di recente ancora la Corte di Cassazione, nell’ordinanza n.11465/2021, in una controversia tra il possessore di un quadro di Francesco Hayez, posseduto in buona fede per oltre 10 anni, ed il legittimo proprietario cui, molti anni prima, era stato rubato, all’insaputa del possessore che lo aveva a sua volta ricevuto in donazione da altro soggetto.
Il possessore del quadro, che lo aveva sempre tenuto in casa appeso al muro, aveva deciso, dopo molti anni, di venderlo attraverso una casa d’asta, che l’aveva individuato come quadro rubato molto tempo prima; di qui l’azione giudiziaria del possessore per ottenerne la proprietà per effetto di usucapione.
Non clandestinità del possesso
La Suprema Corte, ribaltando la decisione della Corte d’Appello, che aveva accolto la domanda di acquisto per usucapione, afferma invece che il bene, pur collocato in modo conforme alla sua destinazione tipica, non era stato oggetto di possesso pubblico e non clandestino, perché destinato ad essere visibile solo dalla ristretta cerchia di persone che frequentavano la casa del possessore.
Come già precisato in precedenti arresti è necessario che il possesso abbia le caratteristiche della “non clandestinità”, con riferimento al fatto che il possesso sia stato acquistato ed esercitato pubblicamente, cioè in modo visibile a tutti o almeno ad un'apprezzabile ed indistinta generalità di soggetti e non solo dal precedente possessore o da una limitata cerchia di persone che abbiano la possibilità di conoscere la situazione di fatto soltanto grazie al proprio particolare rapporto con quest'ultimo.