Il contratto agrario di mezzadria

 Il codice civile, nel libro V dedicato al lavoro, al titolo II relativo al lavoro nell’impresa, disciplina, nel capo relativo all’impresa agricola, alcuni tipi di contratto tra proprietario e utilizzatore di fondo agricolo; si tratta per lo più di contratti in disuso, sostituiti da diverse forme negoziali, quali l’affitto o il comodato di fondo rustico.

VALIDITA’ DEI CONTRATTI IN CORSO

Per quanto riguarda, in particolare, la mezzadria va detto che – nonostante la  legge n. 756 del 1964 abbia posto il divieto di stipula di nuovi contratti di mezzadria – è ammessa l’efficacia di quelli in corso di validità; ciò è confermato anche dalla legge n. 203/1982 che, pur prevedendo la conversione in contratti di affitto a coltivatore diretto, permette comunque la prosecuzione dei rapporti già esistenti.

Nell’impresa agricola, pertanto, la mezzadria assume un’importanza sempre più marginale ma è comunque una tipologia contrattuale tutt’ora presente sul territorio nazionale.

DEFINIZIONE

Essa è disciplinata al codice civile all’art. 2141, che la definisce come il contratto mediante il quale  il concedente ed il mezzadro, in proprio e quale capo di una famiglia colonica, si associano per la coltivazione di un podere e per l’esercizio delle attività connesse al fine di dividerne a metà i prodotti e gli utili; la stessa norma, tuttavia, stabilisce che è valido altresì il patto con il quale taluni prodotti si dividono in proporzioni diverse.

La mezzadria può essere stipulata a tempo indeterminato o determinato; quella a tempo indeterminato si intende convenuta per la durata di un anno agrario e tacitamente rinnovata di anno in anno, se non viene comunicata disdetta almeno sei mesi prima della scadenza, nei modi fissati dalla convenzione o dagli usi.

Per la mezzadria a tempo determinato, l’art. 2144 dispone che essa non cessa di diritto alla scadenza ma si rinnova di anno in anno a meno che non venga data disdetta con almeno sei mesi di anticipo.

CONTENUTO DEL CONTRATTO

Elementi principali del contratto sono: la ripartizione al 50% delle spese di conduzione tra concedente e mezzadro, obbligo di residenza nel podere e di custodia del medesimo da parte del mezzadro, divieto di subconcessione del fondo, obbligo di manutenzione ordinaria del fondo a carico del mezzadro, successione nel contratto degli eredi del mezzadro alla morte di quest’ultimo. 
Al termine della mezzadria le parti dovranno procedere alla divisione delle scorte così come previsto dall’art.2163 C.C., integrato dalla L. n.500 del 1956.

TERMINE DEL CONTRATTO

In particolare:

  • se si tratta di scorte vive conferite da entrambe le parti , esse dovranno essere divise secondo la specie, il sesso, il numero, la qualità e il peso, ovvero, in mancanza di tali determinazioni, secondo il valore, tenuto conto della differenza di esso tra il tempo del conferimento e quello della riconsegna;
  • se si tratta di scorte vive conferite dal solo concedente e consegnate al mezzadro a stima in base ai prezzi di mercato, in caso di scioglimento del contratto il mezzadro avrà diritto a percepire dal concedente la metà della differenza tra il valore delle scorte al momento della consegna, calcolato in base ai prezzi allora correnti, ed il valore delle stesse calcolato in base ai prezzi correnti all’atto della riconsegna;
  • se si tratta di scorte morte circolanti (art.1640 C.C.), la divisione avverrà per quantità e qualità, valutando le eccedenze e le diminuzioni in base ai prezzi di mercato nel tempo della riconsegna;
  • se si tratta di scorte morte fisse (es. macchinari), saranno divise per specie, quantità, qualità e stato d’uso.
pubblicato il 23/01/2017

A cura di: Daniela D'Agostino

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