Rinunzia all’eredità successiva all’accettazione

La successione ereditaria comporta un trasferimento in capo all’erede del patrimonio del defunto, quindi dei beni materiali, dei diritti ma anche degli obblighi; in pratica, oltre ad acquistare immobili, auto, conti correnti e relativi diritti, l’erede acquista anche i relativi obblighi ed i debiti esistenti al momento della successione. 

Ulteriore effetto della successione è quello della confusione del patrimonio del defunto con quello dell’erede, nel senso che, con l’accettazione piena, i beni del defunto andranno a formare con i beni dell’erede un unico patrimonio indistinto.

TERMINE DI LEGGE

ll nostro ordinamento, all’art. 480 c.c., prevede un termine di dieci anni dalla morte del soggetto, decorso il quale il diritto di accettare l’eredità si prescrive, dunque non può essere più esercitato; bisogna, tuttavia, tener conto del più breve termine di un anno dall’apertura della successione previsto dalla legge per effettuare la dichiarazione di successione e pagare le imposte di successione.

L’accettazione dell’eredità può essere fatta con atto pubblico o scrittura privata autenticata ma comportano accettazione dell’eredità anche atti dispositivi del patrimonio del defunto, attraverso i quali l’erede dimostri la volontà di accettare (in tal caso si parla di accettazione “tacita”).
Anche la rinunzia all’eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale in cui si è aperta la successione ed è inserita nel registro delle successioni.

EFFETTI DELLA RINUNZIA

La rinunzia comporta che il soggetto rinunziante non ha alcun diritto né obbligo sul patrimonio del defunto, salvo limitati effetti relativi alle donazioni a lui fatte ed ai legati testamentari.

Ulteriore effetto della rinunzia è che la parte di colui che rinunzia si accresce ai coeredi ed a coloro che avrebbero concorso col rinunziante o, comunque, si devolve agli eredi legittimi.
La dichiarazione di rinuncia non deve prevedere alcuna condizione, né essere sottoposta a termini o altre limitazioni, a pena di nullità.

Non è valida nemmeno la rinuncia in favore di altri eredi, che viene considerata accettazione tacita, dunque produce per il dichiarante l’effetto opposto a quello voluto.

REVOCA DELLA RINUNZIA

A differenza dell’accettazione di eredità, che non è revocabile, la rinunzia all’eredità lo è, purché la revoca avvenga entro 10 anni dall’apertura della successione e l’eredità, a seguito della rinunzia, nel frattempo non sia stata devoluta ad altri chiamati.

La revoca della rinunzia – e la conseguente accettazione – inoltre non devono compromettere gli eventuali diritti dei terzi acquistati sui beni ereditari.

A tal proposito la Corte di Cassazione (sent. 8912/1998) ha precisato che il chiamato all'eredità, che vi abbia inizialmente rinunciato, può, ex art. 525 c.c., successivamente accettarla (in tal modo revocando implicitamente la precedente rinuncia) in forza dell'originaria delazione — e sempre che questa non sia venuta meno in conseguenza dell'acquisto compiuto da altro chiamato —, ma non anche in forza di un accordo concluso tra il rinunziante ed i soggetti acquirenti dell'eredità, dovendo, in tal caso, escludersi ogni possibilità di revoca della precedente rinuncia per effetto del carattere indisponibile della delazione che, una volta venuta meno, non può efficacemente rivivere per volontà dei privati.

RICHIESTE DI PAGAMENTI

Secondo la giurisprudenza, inoltre, un effetto ulteriore derivante dalla rinuncia all’eredità è l’illegittimità delle richieste di pagamento indirizzate al successore che abbia rinunziato; tale effetto non viene meno se in un momento successivo il rinunziante revochi la rinunzia.
In queste ipotesi il creditore potrà nuovamente agire nei confronti dell’erede, sempre che non sia decorso il termine di prescrizione del suo diritto.

pubblicato il 20/12/2017

A cura di: Daniela D'Agostino

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