Tra gli strumenti giuridici che consentono di proteggere il proprio patrimonio nei casi di indebitamento ve ne è uno che, sebbene sia destinato dall’ordinamento ad uno scopo specifico, tuttavia consente a chi vi ricorrere di ottenere anche l’ulteriore effetto di rendere i beni impignorabili, seppure entro certi limiti, come vedremo.
BISOGNI DELLA FAMIGLIA
Stiamo parlando del fondo patrimoniale, disciplinato all’art. 167 del codice civile, tra le norme relative al regime patrimoniale della famiglia; l’istituto ha la finalità di consentire ai coniugi di poter fare affidamento, per il loro sostentamento e per quello dei propri figli, sulla redditività dei loro beni, immobili ma non solo, vincolandoli ai bisogni della famiglia.
Per costituire il fondo, i coniugi, anche dopo aver scelto il regime patrimoniale all’atto del matrimonio, devono recarsi dal notaio per la redazione dell’atto di costituzione del fondo, che verrà quindi trascritto nei pubblici Registri immobiliari se in esso sono inclusi beni immobili.
I coniugi, infatti, possono decidere quali beni destinare ai bisogni della famiglia: immobili, autoveicoli ma anche quote di partecipazione in società, titoli di credito e altri beni; nell’atto di costituzione del fondo, poi, verrà specificato se la proprietà dei beni rimane in capo ad uno o ad entrambi i coniugi, mentre l’amministrazione spetterà comunque ad entrambi.
REGIME PATRIMONIALE
Con la costituzione del fondo patrimoniale i frutti dei beni in esso ricompresi – ad esempio i canoni di locazione percepiti dall’affitto degli immobili, oppure gli utili derivanti dalla partecipazione in società imprenditoriali – devono essere utilizzati esclusivamente per i bisogni della famiglia.
In caso di figli minorenni, inoltre, i beni ricompresi nel fondo non possono essere venduti a terzi senza l’autorizzazione del giudice tutelare, al quale bisognerà ricorrere in tutti i casi in cui si decida di disporre diversamente di tali beni; in mancanza di figli minori, per il compimento degli atti dispositivi sarà, invece, sufficiente il consenso di entrambi i coniugi.
Un importante effetto della costituzione del fondo patrimoniale è l’impignorabilità, da parte dei creditori di uno o di entrambi i coniugi, dei beni inclusi nel fondo, come previsto dall’art. 170 c.c..
Tale norma, infatti, non consente ai terzi creditori di sottoporre a pignoramento i beni del fondo, a meno che il creditore non dimostri che il debito nei suoi confronti è stato contratto dal titolare dei beni proprio per soddisfare i bisogni della famiglia.
REVOCATORIA ORDINARIA
La legge, tuttavia, consente ai creditori che abbiano subito un danno a seguito della costituzione del fondo da parte del loro debitore, di tutelarsi esercitando un’azione giudiziaria, detta “revocatoria”, prevista all’art. 2901 c.c., al fine di far dichiarare inefficace, dal Tribunale competente, nei loro confronti il fondo così costituito.
Tutela che, di recente, con l’entrata in vigore della legge n. 132 del 6 agosto 2015, è stata ulteriormente rafforzata con l’introduzione dell’art. 2929 bis c.c., che prevede la possibilità, per il creditore leso nelle proprie ragioni di credito da un atto dispositivo a titolo gratuito, tra cui rientra senza dubbio il fondo patrimoniale, di soddisfarsi sui beni del proprio debitore, anche senza dover prima esperire l’azione revocatoria.
REVOCATORIA FALLIMENTARE
Oltre all’azione revocatoria ordinaria, nei casi di insolvenza di uno dei titolari del fondo e di assoggettamento a procedura fallimentare il curatore potrà esperire l’azione revocatoria fallimentare degli atti a titolo gratuito, disciplinata all’art. 64 della legge fallimentare.
Riguardo alla revocabilità del fondo patrimoniale sono stati sollevati dubbi, dovuti alla particolare destinazione del fondo, costituito per far fronte ai bisogni della famiglia, dunque per assolvere a doveri morali; tali doveri morali, secondo alcuni, renderebbero irrevocabile il fondo medesimo, anche in sede fallimentare.
LA CORTE DI CASSAZIONE
Sul punto si è pronunciata la Corte di Cassazione, smentendo la tesi a favore dell’irrevocabilità e sostenendo, con la sentenza n. 2820/2018 in primo luogo che la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, è un atto a titolo gratuito, in quanto non essendo obbligatoria non integra, di per sè, adempimento di un dovere giuridico.
Per questa ragione essa è suscettibile di essere dichiarata inefficace a norma dell'art. 64 l.fall., salvo che si dimostri l'esistenza in concreto di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale e il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione.
Ulteriore precisazione, con riferimento al caso specifico oggetto di esame da parte della Suprema Corte, è che non integra la situazione anzidetta il mero fatto dell'estensione del fondo all'appartamento costituente abitazione familiare, soprattutto quando i figli della coppia siano già tutti adulti e titolari di proprie attività imprenditoriali, e quando l'atto non abbia riguardato solo la casa familiare ma anche un terreno edificabile e un intero stabile composto da diversi appartamenti e magazzini locati a terzi.