L’ipoteca volontaria del debitore sui propri beni

In altri articoli ci siamo occupati dell’ipoteca, che il nostro ordinamento consente di iscrivere su beni immobili o mobili registrati a garanzia di un credito.

Abbiamo anche visto come, in base al titolo su cui si fonda il credito, l’ipoteca si distingue in legale, giudiziale o volontaria, a seconda che la sua fonte sia la legge, una sentenza emanata da un’autorità giudiziaria o, nella volontaria, una scrittura privata autenticata o un atto pubblico (tipico il caso del mutuo per l’acquisto della casa).

ISCRIZIONE NEI PUBBLICI REGISTRI

In tutti i casi, perché l’ipoteca possa spiegare i suoi effetti è necessario provvedere alla sua iscrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari del luogo dove ha sede l’immobile gravato.

E’ fondamentale l’iscrizione dell’ipoteca poiché è da quel momento che decorre la garanzia ed il privilegio in favore del creditore ipotecario: si parla di “grado” dell’ipoteca proprio con riferimento al momento dell’iscrizione.

Il creditore ipotecario, pertanto, potrà far valere il proprio diritto di prelazione sul bene in base al proprio grado di iscrizione, nel senso che, nel concorso tra diversi creditori, si dovrà tenere conto dell’ordine delle ipoteche e della loro successione temporale.

IPOTECA VOLONTARIA 

Cosa succede se un soggetto, debitore nei confronti di un terzo, concede ipoteca volontaria sui propri beni a garanzia di un debito altrui, in tal modo pregiudicando il diritto del terzo creditore a rivalersi su quei beni, per effetto dell’ipoteca a favore di altri?

Facciamo l’esempio di un soggetto A che deve dei soldi a B, il quale ha intentato una causa nei confronti del primo per accertare il suo credito; se, nelle more del giudizio, A concede una fideiussione a C per un debito di quest’ultimo, ipotecando i propri beni in favore dell’istituto di credito finanziante a garanzia della solvibilità di C, come può tutelarsi B?

AZIONE REVOCATORIA

Un istituto giuridico a tutela del creditore è l’azione revocatoria ordinaria, di cui abbiamo esaminato gli aspetti principali in altri approfondimenti.

Qui ricordiamo che lo scopo dell’azione revocatoria ordinaria è quello di far dichiarare dal giudice l’inefficacia, rispetto al creditore che esercita la revocatoria, degli atti dispositivi compiuti dal debitore; la sentenza di accoglimento della domanda revocatoria, pertanto, avrà come conseguenza quella di consentire al creditore di espropriare i beni alienati a terzi dal suo debitore, pur rimanendo questi nella disponibilità del terzo, almeno fino alla vendita coattiva, sul ricavato della quale il creditore potrà soddisfarsi.

Tornando all’esempio anzidetto, il creditore B potrà esercitare l’azione revocatoria per far dichiarare dal Tribunale l’inefficacia dell’atto costitutivo dell’ipoteca sui beni di A, atto che, nell’esempio fatto, è la fideiussione in favore di C.

PRESTAZIONI DI GARANZIA

A questo proposito sempre l’art. 2901 c.c. dispone che le prestazioni di garanzia (come la fideiussione), anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso quando sono contestuali al credito garantito; nell’esempio di prima, se la fideiussione è stipulata contestualmente al finanziamento si considera atto a titolo oneroso, mentre se è successiva si considera atto a titolo a titolo gratuito.

La differenza non è di poco conto, in quanto la norma citata dispone che, ai fini dell’esercizio dell’azione revocatoria, per gli atti a titolo oneroso è necessario dimostrare che il terzo (nel nostro caso C) fosse consapevole di arrecare pregiudizio al creditore (B), mentre per gli atti a titolo gratuito tale prova non è richiesta.

ELEMENTI DI PROVA

Se pertanto, l’iscrizione di ipoteca volontaria avviene in un momento successivo al sorgere del credito garantito con l’ipoteca stessa, il terzo che si ritiene leso da tale atto potrà chiedere che ne venga dichiarata l’inefficacia nei suoi confronti, senza dover dimostrare che il beneficiario della garanzia fosse a conoscenza del danno arrecato a chi agisce in revocatoria.

In ogni caso, l’azione revocatoria viene in aiuto tutte le volte che la concessione di ipoteca volontaria a favore di terzo sia lesiva delle ragioni del creditore, purché egli possa dimostrare di aver subito un pregiudizio dall’atto di cui si chiede la revoca e che di tale pregiudizio il suo debitore fosse consapevole.

pubblicato il 04/05/2018

A cura di: Daniela D'Agostino

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