Carta di credito rubata: le ipotesi risarcitorie

Ci siamo occupati in altri articoli del fenomeno del “phishing”, termine con il quale si indica il furto delle credenziali per l’accesso al proprio conto corrente e la disposizione di operazioni bancarie on line non autorizzate; in questi casi abbiamo anche visto quali sono i limiti di responsabilità della banca e come comportarsi quando ci si accorge di essere stati in tal modo truffati (sull’argomento si rinvia all’articolo precedentemente pubblicato).

DISCIPLINA

A queste ipotesi possiamo affiancare il furto delle carte di credito e dei bancomat, così come la sottrazione di codici PIN per l’accesso al conto corrente, fattispecie previste dal decreto legislativo n. 11/2010, recentemente modificato dal decreto legislativo n. 218/2017.

La normativa appena richiamata contiene anzitutto una disciplina dettagliata sul consenso che l’utilizzatore dei servizi di pagamento deve dare per ciascuna operazione bancaria e sulle modalità di rilascio del consenso stesso, che devono essere specificate nel contratto di apertura di conto corrente e nei moduli sottoscritti presso la banca o l’intermediario finanziario.

COMUNICAZIONE DEL FURTO

Quanto agli obblighi del titolare della carta di debito/credito la legge dispone che egli deve comunicare senza indugio, secondo le modalità previste nel contratto quadro, al prestatore di servizi di pagamento o al soggetto da questo indicato (banca o altro intermediario finanziario) lo  smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dello strumento non appena ne viene a conoscenza.

La legge, dunque, non prevede un termine specifico per la denuncia di furto o smarrimento alla banca, purchè ciò venga fatto “senza indugio”, non appena si ha cognizione del fatto e comunque entro 13 mesi dalla data di addebito, nel caso del pagatore, o di accredito, nel caso del beneficiario.

Dal canto suo la banca deve adottare una serie di misure di sicurezza, come il rilascio di PIN e password al soggetto autorizzato, ed il blocco immediato della carta non appena ricevuta la comunicazione di furto o smarrimento.

Quanto all’onere della prova, in caso di operazione non autorizzata, la legge stabilisce che è onere della banca dimostrare che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito alcun malfunzionamento.

RIMBORSO 

Venendo alla responsabilità ed agli obblighi risarcitori la suddetta normativa dispone che, nel caso in cui un'operazione di pagamento non sia stata autorizzata, la banca rimborsa immediatamente al pagatore l'importo dell'operazione medesima.

Il suddetto rimborso non preclude la possibilità per il prestatore di servizi di pagamento di dimostrare anche in un momento successivo che l'operazione di pagamento era stata autorizzata; in tal caso, il prestatore di servizi di pagamento ha il diritto di chiedere ed ottenere dall'utilizzatore la restituzione dell'importo rimborsato.

RISARCIMENTO DANNI

E’ importante la specificazione che, salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il titolare della carta non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo di uno strumento di  pagamento smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente dopo la denuncia.

E’ prevista, tuttavia, una franchigia di 50 euro (150 prima della citata riforma del 2017) per il danno risarcibile, come tetto massimo della perdita che il titolare della carta può subire in caso di furto o smarrimento della carta.

ESIMENTI PER LA BANCA

I casi di esenzione di responsabilità per la banca sono quelli in cui il titolare o utilizzatore della carta, nonché dei codici ad essa collegati, abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che  consentono l'utilizzo dello strumento di pagamento, prima della denuncia.

In queste ultime ipotesi la responsabilità ricade interamente sul titolare della carta e non opera il limite della franchigia.

Per quanto riguarda la casistica del dolo e della colpa grave può essere utile scorrere le decisioni dell’Arbitrato Bancario e Finanziario, pubblicate sull’omonimo sito, per verificare se si rientra in una delle ipotesi di risarcibilità del danno.

pubblicato il 13/10/2018

A cura di: Daniela D'Agostino

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