Il Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, meglio noto come "Decreto Rilancio", al comma 1-septies dell’articolo 44 ha previsto un credito d’imposta a favore delle persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, hanno consegnato per la rottamazione, contestualmente all’acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Importo massimo del credito
Il credito d’imposta è previsto anche per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o normali, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile, nella misura massima di 750 euro.
Il limite di spesa previsto per i crediti d’imposta è di 5 milioni di euro; ciò significa che i crediti d’imposta verranno riconosciuti in percentuale, fino a esaurimento delle risorse disponibili, mentre, nel caso le istanze riguardino somme inferiori, il credito sarà riconosciuto al 100%. Con provvedimento del 22 gennaio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta.
Modalità di presentazione dell'istanza
L’istanza potrà essere presentata, esclusivamente online, sulla piattaforma disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione Area riservata, a partire dal 13 aprile fino al 13 maggio 2022. Nello stesso periodo è possibile inviare una nuova istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa, oppure presentare la rinuncia al credito d’imposta precedentemente comunicato.
Accedendo al sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata al credito d’imposta per la mobilità, si può scaricare e compilare il modulo dell’istanza, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali.
Accoglimento dell’istanza
Una volta presentata l’istanza, entro 5 giorni l’Agenzia delle Entrate comunicherà l’accoglimento o il rigetto della stessa e l’eventuale richiesta di integrazione dei documenti; il tutto consultabile nell’area riservata del sito dell’Agenzia.
Il credito d’imposta riconosciuto potrà essere utilizzato esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e potrà essere fruito non oltre il periodo d’imposta 2022.
Il beneficiario dovrà indicare nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d’imposta 2021, oppure per il periodo d’imposta 2022, l’importo del credito d’imposta spettante, determinato applicando alle spese agevolabili la percentuale comunicata con il provvedimento di accoglimento.
Nel caso in cui il credito d’imposta indicato nella dichiarazione dei redditi da presentare per il periodo d’imposta 2021 non sia utilizzato, in tutto o in parte, l’eventuale credito residuo sarà riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022.