Nella stipula di un contratto le parti possono derogare entro certi limiti alle regole sulla responsabilità da inadempimento attraverso l'inserimento all'interno della scrittura di apposite clausole tra cui quella denominata 'penale', disciplinata dall'art. 1382 cc ss.
Le parti in sostanza prevedono che in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento da parte di chi risulta inadempiente, questo sia obbligato a pagare all'altro una determinata somma di danaro (o altra prestazione) senza dover necessariamente provare in giudizio alcunché.
Esistono pertanto due tipi di penale:
- che sanziona l'inadempimento al contratto o ad una determinata clausola,
- che punisce il ritardo nell'adempimento della prestazione.
La penale prevista per una sola delle ipotesi non può valere anche per l'altra, a meno che non sia diversamente disposto.
Le clausole penali sono spesso presenti in contratti di lavoro, appalto, locazioni e servizi in generale poiché garantisce che le parti coinvolte prendano sul serio le proprie responsabilità e adempiano ai propri obblighi, fungendo pertanto anche da deterrente.
Quando la clausola penale è da considerarsi nulla?
La clausola penale può essere considerata nulla nei seguenti casi:
- se è stata inserita in modo vessatorio nei confronti del debitore e non è stata espressamente sottoscritta,
- se il contratto stesso è stato annullato oppure integralmente colpito da nullità,
- se la clausola penale viola norme imperative di legge, oppure ove sia contraria a ordine pubblico o buon costume.
Quando la penale può essere ridotta?
Al fine di garantire il più possibile un equilibrio contrattuale la somma dovuta a titolo di penale può essere diminuita equamente dal giudice su richiesta della parte interessata se l'obbligazione principale è stata eseguita in larga misura oppure se è manifestamente eccessiva rispetto al valore del contratto, cagionando nel caso concreto un illegittimo arricchimento. Al giudice è pertanto concesso un potere discrezionale di valutare nel caso concreto:
- l'eccessivo importo della penale,
- la quantificazione della misura della riduzione equitativa.
Occorre evidenziare che in assenza di esplicita richiesta in questo senso, da parte del soggetto che intende valersi della clausola, al giudice non è permesso sindacare d'ufficio su di essa.
Come si scrive una valida clausola penale?
Per redigere una clausola penale valida ed efficace, al fine di evitare per quanto possibile inutili contenziosi, è importante seguire alcune linee guida.
Questa dovrà essere redatta come segue:
- in modo chiaro e preciso, per evitare molteplici interpretazioni (magari anche tra loro contraddittorie),
- l'importo stabilito occorre che sia proporzionato all'obbligazione principale prevista dal contratto,
- bisogna specificare il termine in cui la clausola diventa effettiva, ad esempio, nel caso di ritardo nel pagamento di un'obbligazione, di quanti giorni.
Naturalmente, per essere maggiormente tranquilli che la clausola rispetti le proprie esigenze come pure tutte le norme di legge è sempre consigliabile rivolgersi a un professionista del diritto, come un avvocato o un notaio.
E se il danno subito supera quello della penale?
Come anticipato la clausola penale si limita alla determinazione astratta del danno che una parte subisce nel caso di ritardo o inadempimento. Le parti possono tuttavia prevedere anche il pagamento del danno definito come 'ulteriore', ma in tale caso il soggetto che la domanda deve fornire la relativa prova. In questo caso la clausola penale ha solo la funzione di acconto sul maggiore avere, una sorta di liquidazione anticipata del danno destinata ad essere poi assorbita nella liquidazione complessiva.
È altresì possibile che le parti fissino la penale per una specifica voce di danno, come ad esempio il mancato guadagno derivante dal lucro cessante, e facciano salvo il risarcimento per una voce diversa, come ad esempio il danno emergente consistente nella perdita economica attuale e immediata.