In materia di successione ereditaria fino al momento della divisione dei beni ciascun coerede è titolare di una quota ideale dell'intero asse ereditario; con la divisione, i beni facenti parte della comunione vengono frazionati in base alle rispettive quote di ciascuno e gli eredi divengono proprietari esclusivi dei beni assegnati.
Modalità di divisione
Quanto alle modalità di divisione viene data la preferenza all’assegnazione dei beni in natura, sia che si tratti di beni mobili che di beni immobili, con versamento dell’eventuale conguaglio in denaro all’erede che abbia ricevuto un bene di valore inferiore alla propria quota ereditaria.
Vi sono, tuttavia, norme particolari per i casi di indivisibilità dei beni; l’art. 720 del codice civile, in particolare, disciplina le ipotesi di non comoda divisibilità dei beni immobili, ma si ritiene che la disposizione si applichi anche ai beni mobili e alle aziende.
La norma stabilisce, in proposito, che in caso di non comoda divisibilità dei beni, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione; se nessuno dei coeredi è disposto a ciò, si fa luogo alla vendita all’incanto.
Il bene non comodamente divisibile, pertanto, verrà assegnato per intero ad un unico erede o, in caso di accordo tra due o più chiamati, anche a costoro congiuntamente, con versamento dei conguagli eventuali in denaro agli altri eredi.
Procedimento di divisione
Il procedimento di divisione si svolge dinanzi al Giudice del Tribunale del luogo dell’aperta successione, il quale potrà delegare un notaio per la redazione del progetto di divisione; in tal caso le operazioni si svolgeranno sotto il controllo del giudice, il quale fisserà apposite udienze per la comparizione delle parti e la conclusione delle operazioni.
Nel caso in cui i coeredi siano tutti d’accordo sulla necessità di provvedere alla divisione essi, a norma dell’art. 791 bis c.c., potranno chiedere, con istanza congiunta, al Tribunale di affidare interamente le operazioni ad un professionista, notaio o avvocato.
Rimborsi per le migliorie
È possibile che, nel corso della divisione, sorgano questioni circa la spettanza di rimborsi per le opere effettuate sui beni da parte dell’erede che ne aveva il possesso prima della divisione.
Se, infatti, la domanda di divisione giunge a distanza di anni dall’apertura della successione, coloro che erano già nel possesso dei beni prima della morte del de cuius con molta probabilità continueranno a possederli fino a che altri eredi chiedano la divisione dell’asse ereditario; in queste ipotesi chi ha posseduto i beni che dovranno essere redistribuiti potrà chiedere al giudice il rimborso delle spese effettuate per la conservazione o il miglioramento del bene.
La cassazione sul punto
Sul punto si è pronunciata la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3050 del 10 febbraio 2020, affermando il principio secondo cui il coerede che sul bene comune da lui posseduto abbia eseguito delle migliorie può pretendere, in sede di divisione, non già l'applicazione dell'art. 1150 cod. civ. - secondo cui è dovuta un'indennità pari all'aumento di valore della cosa in conseguenza dei miglioramenti - ma, quale mandatario o utile gestore degli altri eredi partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso delle spese sostenute per la cosa comune, esclusa la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di debito di valore.
Nel caso sottoposto all’esame della Cassazione, una volta accertata, a mezzo della CTU, l'esistenza di opere realizzate da uno degli eredi su uno degli immobili oggetto della comunione ereditaria, nonché il presumibile costo delle stesse, la Corte d'appello avrebbe dovuto riconoscere il rimborso, a prescindere dalla prova degli esborsi.