Espropriazione dei crediti del condominio

Segnaliamo un’interessante pronuncia della Corte di Cassazione, la n. 12715 del 14/05/2019, con cui viene affermato un importante principio in materia condominiale, con particolare riferimento alla possibilità di espropriare i crediti di un condominio.

La vicenda esaminata dalla Corte parte dal ricorso presentato dall’amministratore di un condominio, che si opponeva all’espropriazione, da parte di un creditore, dei crediti che il condominio a sua volta aveva nei confronti di singoli condomini, a titolo di quote condominiali.

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI

Il creditore  espropriante, in particolare, dopo aver ottenuto un titolo esecutivo ai danni del condominio, aveva posto in essere una particolare procedura esecutiva, il pignoramento presso terzi, con la quale il creditore si sostituisce al suo debitore nella riscossione delle somme dovute a quest’ultimo da parte di terzi soggetti.

Ad esempio, se A è creditore di B e B  è creditore di C, con il pignoramento presso terzi A potrà riscuotere i crediti che C deve a B, fino a soddisfazione del proprio diritto; se, tuttavia, il credito di B verso C è inferiore  al credito di A, questi riuscirà a recuperare meno del dovuto, quindi sarà parzialmente soddisfatto.

TERZO PIGNORATO

In questo tipo di pignoramento il terzo (cioè C nell’esempio di prima) è tenuto a rendere una dichiarazione, prevista dall’art. 547 c.p.c., nella quale deve specificare di quali somme o beni è debitore e se su tali somme o beni vi sono vincoli, sequestri o precedenti pignoramenti.

Tipica espropriazione presso terzi è il pignoramento delle somme depositate sui conti correnti, come anche il pignoramento del quinto dello stipendio o il pignoramento della pensione.

Possono essere oggetto di pignoramento presso terzi oltre che somme di denaro, anche beni mobili, partecipazioni sociali, diritti di credito.

ESPROPRIAZIONE DEI CREDITI

Quest’ultima precisazione è rilevante proprio per spiegare il principio espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 12715/2019, secondo cui “ il creditore del condominio che disponga di un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso, ha facoltà di procedere all’espropriazione di tutti i beni condominiali, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., ivi inclusi i crediti vantati dal condominio nei confronti dei singoli condomini per i contributi dagli stessi dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall’assemblea, in tal caso nelle forme dell’espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 ss. c.p.c. e senza che entri in gioco il principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali”.

RIPARTIZIONE PRO QUOTA

L’obiezione, mossa dall’amministratore di condominio che si era opposto al pignoramento nel contenzioso esaminato dalla Corte, era  che i debiti condominiali vengono ripartiti pro quota tra i singoli condomini, mentre il creditore che effettua il pignoramento agisce per l’intero suo credito.

Tale assunto, precisa la Corte, non viene messo in discussione, anzi viene confermato dal fatto che, con il pignoramento del credito del condominio nei confronti del singolo condomino, ad essere espropriato è il singolo credito del partecipante alla comunione.

pubblicato il 19/06/2019

A cura di: Daniela D'Agostino

Come valuti questa notizia?
Valutazione: 0/5
(basata su 0 voti)