Il concorso di colpa del danneggiato

In materia di responsabilità civile e risarcimento danni la regola stabilita dal codice civile è che il responsabile dell’evento lesivo rifonda i danni causati ai soggetti coinvolti, sia che si tratti di un rapporto contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, come ad esempio nei sinistri stradali.
Ad attenuare la responsabilità di chi ha causato il danno possono intervenire, tuttavia, circostanze esterne, come il caso fortuito o la forza maggiore, oppure particolare condizioni personali come lo stato di necessità di chi ha agito; il nostro ordinamento civilistico, inoltre, prevede un’ulteriore ipotesi di attenuazione del grado di responsabilità del colpevole, stabilito dall’art. 1227 c.c.. 

 

COLPA CONCORRENTE DEL DANNEGGIATO

In base a tale norma se il fatto colposo del danneggiato (la norma menziona il “ creditore” con riferimento al soggetto che ha diritto alla prestazione risarcitoria) ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Si parla, in proposito, di concorso di colpa del danneggiato, tutte le volte che a determinare il fatto che ha causato il danno abbia contribuito, seppure in minima parte, la condotta di colui che ha subito il danno medesimo; l’art. 1227 c.c. precisa che deve trattarsi di comportamento “colposo”, imputabile, cioè, a negligenza, imprudenza o imperizia.

 

ESCLUSIONE DEL RISARCIMENTO

Il secondo comma della stessa norma disciplina una fattispecie diversa, che addirittura esclude la risarcibilità del danno, quando il danneggiato avrebbe potuto evitare il danno usando l’ordinaria diligenza ma non l’ha fatto; si tratta, in questi casi, di accertare se, ponendo in essere una condotta mediamente diligente, il danneggiato avrebbe comunque subito gli stessi danni oppure no, solo nel primo caso avendo diritto al risarcimento.
La casistica del concorso di colpa del danneggiato è vasta, spaziando dal concorso del danneggiato nei sinistri stradali, alla colpa concorrente di chi ha subito danni per inadempimento contrattuale nei più svariati tipi di rapporti negoziali, tra cui l’appalto, la compravendita, il trasporto di persone e merci, etc.
Riportiamo di seguito alcune massime della Corte di Cassazione che, nell’offrire alcuni esempi di concorso di colpa del danneggiato, afferma importanti principi in materia di risarcimento dei danni.

 

PRINCIPI IN MATERIA

In ambito di sinistri stradali, nella sentenza n. 10526/2011 la Suprema Corte rileva che qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza (nella specie, un ciclomotore con a bordo tre persone, di cui uno minore d'età, in violazione dell'art. 170 cod. strada) sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del conducente - il quale prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza - ma anche del trasportato, il quale ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa del fatto evento dannoso.
Ne consegue che in caso di danni al trasportato, sebbene la condotta di quest'ultimo non sia idonea di per sé ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, essa può costituire un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all'accertamento del giudice di merito.

 

ONERE DELLA PROVA

Quanto all’onere della prova, nella sentenza n. 11258/2018, viene affermato che una volta allegato, da parte del responsabile del danno, il fatto colposo del danneggiato, il giudice, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., è tenuto a esaminare d'ufficio l'eventuale incidenza causale del comportamento colposo di quest'ultimo nella produzione dell'evento dannoso.  
Diversamente, nel caso del secondo comma dell’art. 1227 c.c., di esclusione della risarcibilità di quei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, grava sul responsabile del danno l'onere di provare la violazione, da parte del danneggiato, del dovere di correttezza impostogli dal citato art. 1227 e l'evitabilità delle conseguenze dannose prodottesi, trattandosi di una circostanza impeditiva della pretesa risarcitoria.

pubblicato il 21/10/2019

A cura di: Daniela D'Agostino

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