Tra le varie misure previste dal Governo per far ripartire l’economia nel nostro Paese, l’art. 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, meglio noto come “Decreto Rilancio” prevede una misura di sgravio fiscale per le ristrutturazioni edilizie volte all’efficientamento energetico dell’immobile ristrutturato.
Credito d’imposta al 110%
Si tratta di una misura di rilevante interesse, in quanto consente, sia ai singoli proprietari che ai condomini, di eseguire lavori di ristrutturazione, a partire dal 1 luglio fino al 31 dicembre 2021, a costo zero, ottenendo un credito d’imposta del 110% cedibile anche a terzi o commutabile in sconto fattura del fornitore, che a sua volta può cederlo a terzi come credito d’imposta.
L’agevolazione può essere richiesta su tutte le prime case, anche unifamiliari, nonché sulle seconde case, purchè inserite in edifici condominiali. Anche i condomìni possono usufruire dell’agevolazione, per i lavori elencati nel decreto.
Lavori di efficientamento energetico
Non tutte le ristrutturazioni rientrano nel beneficio ma, come anticipato, deve trattarsi di lavori finalizzati al miglioramento energetico degli immobili interessati; uno dei requisiti per ottenere lo sgravio, infatti, è che a seguito delle opere ci sia un miglioramento di due classi energetiche, documentato da certificazione APE.
In sintesi, le opere previste dal decreto per ottenere il credito d’imposta sono le seguenti: lavori di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali; sostituzione degli impianti di riscaldamento tradizionali con impianti a pompa di calore centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda oppure con Impianti ibridi o geotermici abbinati ad impianti fotovoltaici.
La detrazione del 110%, nei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente, si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi anzidetto.
Impianti fotovoltaici
Tra questi lavori rientrano quelli relativi all’installazione di impianti solari fotovoltaici, eseguita congiuntamente ad interventi di riqualificazione energetica o di riduzione del rischio sismico; anche in questo caso si ha diritto ad una detrazione del 110%, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.
La detrazione è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati ed è comunque subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito; non è invece cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura.
Erogazione del bonus
Il bonus viene ripartito in cinque quote annuali di pari importo, a seguito di presentazione di apposita istanza, cui va allegata la documentazione attestante i lavori svolti e le spese sostenute, nonché la certificazione APE di miglioramento energetico.
Il decreto, inoltre, estende l’agevolazione fiscale anche a coloro che installano, nel proprio edificio, colonnine per la ricarica delle auto elettriche.