Di recente la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7862/2021, si è occupata di un caso nel quale, a seguito della morte della loro madre, gli eredi avevano fatto causa al suo convivente, il quale, subito dopo la morte della signora, aveva prelevato tutti i soldi depositati sul conto corrente cointestato ad entrambi.
Il caso esaminato dalla Cassazione
I ricorrenti, inoltre, avevano chiesto alla banca di risarcire i danni derivanti dall’impossibilità di ottenere la loro quota della somma giacente sul conto prima del prelevamento, affermando che la banca avrebbe dovuto bloccare il conto e non permettere al cointestatario di svuotarlo.
Va detto che, nel caso specifico, la signora aveva redatto testamento olografo, con il quale aveva attribuito al convivente l’usufrutto su tutti i beni, specificando anche le somme presenti sul conto corrente.
Nelle more del giudizio, perso sia in primo grado che in appello, i ricorrenti avevano trovato un accordo con gli eredi del convivente della loro madre, per cui ricorrevano in Cassazione insistendo unicamente nella richiesta risarcitoria nei confronti della banca.
Solidarietà dei cointestatari
La Suprema Corte, nel ribadire un orientamento già espresso, ha affermato che, nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere, sino alla estinzione dei rapporto, operazioni attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell'obbligazione che sopravvive alla morte di uno dei contitolari.
Ciò consente al contitolare di chiedere, anche dopo la morte dell'altro, l'adempimento dell'intero saldo del libretto di deposito a risparmio, e l'adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell'altro contitolare.
La precisazione ulteriore della Cassazione è che, prima di autorizzare il prelievo delle somme, acquisita l’informazione della morte di uno dei cointestatari, è doveroso in ogni caso un accertamento relativo alla eventuale presenza di eredi del defunto; nel caso specifico, tuttavia, essendo stato il diritto degli eredi oggetto di transazione con le controparti, non si profilava alcuna responsabilità della banca depositaria.
Esclusa la responsabilità della banca
In base a detto orientamento della giurisprudenza, pertanto, può concludersi che, alla morte del cointestatario di un conto corrente, la banca può legittimamente autorizzare il prelievo delle somme all’altro soggetto cointestatario, non configurandosi alcuna responsabilità nei confronti degli eredi.
Questi, pertanto, qualora ravvisino una lesione dei loro diritti ereditari, potranno agire unicamente nei confronti del soggetto che ha effettuato il prelievo e dei suoi aventi causa, non rispondendo la banca del danno da essi subito.