La sorte dei rapporti di lavoro in caso di fallimento dell’impresa

Esaminiamo oggi gli effetti del fallimento dell’impresa nei confronti dei lavoratori dipendenti.
La prima norma da considerare è l’art. 72 della legge fallimentare, in base alla quale se un contratto è ancora in corso, quando nei confronti di una di esse è dichiarato il fallimento, l’esecuzione del contratto rimane sospesa fino a che il curatore fallimentare, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, oppure dichiara di sciogliersi dal medesimo.
In breve, se l’imprenditore aveva concluso dei contratti prima del fallimento, tra cui rientrano anche i contratti di assunzione dei lavoratori dipendenti, il curatore fallimentare può decidere se portare avanti l’obbligazione assunta dall’imprenditore oppure sciogliere il rapporto.

 

SCIOGLIMENTO O PROSECUZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO

Nel caso in cui il curatore decida di risolvere il contratto l’altra parte non potrà ottenere il risarcimento dei danni ma potrà insinuare al passivo fallimentare il proprio credito, che, nel caso del lavoratore, potrà consistere nelle retribuzioni ed altre indennità maturate e non percepite fino alla dichiarazione di fallimento, compreso il trattamento di fine rapporto se il rapporto cessa.
Come detto, è possibile che, per ragioni di opportunità socio-economica (soprattutto nei casi di imprese di grandi dimensioni) il curatore decida di proseguire il rapporto di lavoro con i dipendenti dell’impresa.
La Corte di Cassazione, in una recente ordinanza, la n.  18779/2019, ha approfondito gli aspetti relativi alla regolamentazione dei diritti del lavoratore, a seconda che il contratto si risolva o prosegua anche dopo il fallimento.

 

DIVERSI EFFETTI

I giudici di legittimità affermano, in primo luogo, che in caso di fallimento del datore di lavoro, salvo che sia autorizzato dal Giudice l'esercizio provvisorio dell’impresa, il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione, sicché il lavoratore non ha diritto di insinuarsi al passivo per le retribuzioni spettanti nel periodo compreso tra l'apertura del fallimento e la data in cui il curatore abbia effettuato la dichiarazione di scioglimento o prosecuzione del rapporto, in quanto il diritto alla retribuzione non sorge in ragione dell'esistenza e del protrarsi del rapporto di lavoro ma presuppone, in conseguenza della natura sinallagmatica del contratto, la corrispettività delle prestazioni.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, pertanto, il lavoratore potrà insinuare al passivo soltanto i crediti maturati fino alla dichiarazione di fallimento.
Al contrario, in caso di prosecuzione dell'attività lavorativa anche dopo il fallimento, chiarisce la Corte, il sistema normativo è chiaramente nel senso che i rapporti di lavoro continuano con l'azienda in quanto tale e che anche quando l'amministrazione della procedura concorsuale non opti per l'esercizio provvisorio dell'impresa (previsto dall’art. 104 l.f.), può ben permanere il bene giuridico azienda, inteso come il complesso di elementi materiali e giuridici organizzati al fine dell'esercizio di un'impresa, poiché la mera cessazione dell'attività per un periodo più o meno lungo, non implica di per sè il venire meno dell'organizzazione aziendale.

 

EFFETTI DEL FALLIMENTO

Ciò in quanto, a norma dell'art. 2119 c.c., comma 2, il fallimento dell'imprenditore non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto di lavoro, sul presupposto della unitarietà della azienda e della sua sopravvivenza alla dichiarazione di fallimento, alla quale non consegue la cessazione dell'impresa, che passa soltanto da una gestione per fini di produzione, suscettibile per altro di essere continuata o ripresa, ad una gestione per fini di liquidazione.
In ipotesi di prosecuzione del rapporto, pertanto, le obbligazioni retributive proseguiranno in capo al curatore fallimentare e, in caso di ritorno “in bonis” dell’impresa, in capo a quest’ultima.

pubblicato il 24/10/2019

A cura di: Daniela D'Agostino

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