Segnaliamo una recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la n. 18641 del 9 giugno 2022, con la quale è stato risolto il contrasto giurisprudenziale relativo al valore da attribuire alla casa coniugale in comproprietà, già assegnata al coniuge collocatario dei figli in sede di separazione, a seguito di divisione della proprietà in comunione.
Provvedimento di assegnazione della casa
Ricordiamo che, in caso di separazione tra coniugi, tra i primi provvedimenti che il Tribunale deve adottare vi è quello riguardante l’assegnazione della casa coniugale, cioè dell’abitazione nella quale fino a quel momento i coniugi e i loro figli hanno vissuto. Si tratta di un provvedimento molto importante, in quanto la sua valenza non è soltanto di tipo economico, per equilibrare i reciproci doveri e venire incontro alle esigenze del coniuge più debole, ma soprattutto di tipo affettivo e sentimentale, garantendo in particolare ai figli la continuità dell’ambiente familiare.
Art. 337 sexies c.c.
Proprio in vista di tale ultima funzione, nel 2013 l’art. 337 sexies del codice civile, che disciplina l’assegnazione della casa familiare e le prescrizioni in tema di residenza, è stato parzialmente modificato e inserito nel capo dedicato all’“esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio”. La suddetta disposizione in apertura stabilisce che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, secondariamente dei rapporti economici tra i coniugi e dell’eventuale titolo di proprietà della casa; il provvedimento di assegnazione della casa, inoltre, è modificabile nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio.
Divisione dell’immobile in comproprietà
Come premesso, uno dei problemi dei tribunali investiti dei giudizi di separazione, è quello di determinare il valore della casa in comproprietà, al momento della domanda di divisione; i giudici, in sostanza, devono stabilire se l’assegnazione della casa al coniuge collocatario dei figli costituisce un elemento di cui tener conto ai fini della valutazione dell’immobile. Nel giudizio di divisione, infatti, si può verificare che la casa venga attribuita in proprietà esclusiva al coniuge assegnatario della casa familiare, con conguaglio a favore dell’altro coniuge, oppure che l’immobile venga attribuito in proprietà esclusiva al coniuge non assegnatario della casa familiare, con conguaglio a favore dell’altro comproprietario. Per determinare l’ammontare del conguaglio, occorre far riferimento al valore dell’immobile; il dubbio, in questo caso, riguarda la possibile diminuzione del valore della casa per effetto del diritto personale di godimento sull’immobile del genitore collocatario dei figli.
La sentenza delle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la richiamata sentenza n. 18641/2022, hanno affermato il principio in base al quale “nel caso in cui lo scioglimento della comunione immobiliare si attui mediante attribuzione dell'intero al coniuge affidatario della prole, il valore dell'immobile oggetto di divisione non può risentire del diritto di godimento già assegnato allo stesso a titolo di casa coniugale, poiché esso viene ad essere assorbito o a confondersi con la proprietà attribuitagli per intero, con la conseguenza che, ai fini della determinazione del conguaglio in favore dell'altro coniuge, bisognerà porre riferimento, in proporzione alla quota di cui era comproprietario, al valore venale dell'immobile attribuito in proprietà esclusiva all'altro coniuge, risultando, a tal fine, irrilevante la circostanza che nell'immobile stesso continuino a vivere i figli minori o non ancora autosufficienti rimasti affidati allo stesso coniuge divenutone proprietario esclusivo, in quanto il relativo aspetto continua a rientrare nell'ambito dei complessivi e reciproci obblighi di mantenimento della prole da regolamentare nella sede propria, con la eventuale modificazione in proposito dell'assegno di mantenimento”.
Conguaglio e assegno di mantenimento
In sede di valutazione economica del bene "casa familiare", proseguono le Sezioni Unite, ai fini della divisione, il diritto di godimento di esso conseguente al procedimento di assegnazione non potrà avere alcuna incidenza sulla determinazione del conguaglio dovuto all'altro coniuge, in quanto lo stesso si atteggia come un atipico diritto personale di godimento che viene a caducarsi con l'assegnazione della casa familiare in proprietà esclusiva al coniuge affidatario dei figli.
Il coniuge, divenuto titolare della proprietà esclusiva sull'intero bene all'esito delle operazioni divisionali, potrà eventualmente chiedere l'adeguamento del contributo di mantenimento dei figli all'altro coniuge-genitore, in quanto nella determinazione del relativo assegno, pur venendo meno la componente inerente l'assegnazione della casa familiare, il genitore, non residente con i figli o non affidatario, rimane obbligato a soddisfare pro quota il diritto dei figli (minori o ancora non autosufficienti) a poter usufruire di un'adeguata abitazione.