Le fake news tra diritto civile e penale

pila di giornali con occhiali in cima

Cos'è il fenomeno delle fake news?

Sono considerate "fake news" tutte quelle “novità”, come articoli, post o video, che diffondono informazioni non autentiche, non verificate o addirittura manifestamente false.

Tali notizie, in genere, trattano di eventi mai avvenuti o distorcono radicalmente la realtà. La loro diffusione è alimentata dal contenuto sensazionalistico che cattura l’attenzione dei lettori meno attenti, stimolandone la curiosità e contribuendo cosi a perpetrare di fatto il ciclo della disinformazione.

Negli ultimi anni il fenomeno è esploso soprattutto grazie ai social network, dove la maggior parte delle pubblicazioni avviene rapidamente online, senza un effettivo controllo da parte di nessuna autorità.

L'utente medio di internet spesso non verifica la veridicità dei contenuti, limitandosi a leggere solo il titolo o poche righe dell'articolo. Questa superficialità, unita alla mancanza di accuratezza, favorisce la diffusione di notizie inverosimili e/o assurde.

Gli elementi costitutivi dell'illecito civile

Con la sentenza 31 Ottobre 2016, n. 22042 della Sezione I della Cassazione, la Corte ha sancito l’illiceità della diffusione di informazioni false.

Per quanto concerne la responsabilità civile, sussistono due norme generiche che consentirebbero in astratto di far rientrare tale comportamento nell'alveo dell'illiceità:

  • l’art. 2598 c.c., comma 3 il quale individua gli atti di concorrenza sleale nella condotta di chi “si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai princìpi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda”.
  • l'art. 2043 c.c. il quale prevede la risarcibilità del danno derivante da fatto illecito aquiliano. La norma non punisce una condotta specifica ma delinea anch’essa una fattispecie aperta, nella quale può rientrare qualsiasi fatto, doloso o colposo, che contribuisca a causare un danno ingiusto.

In entrambi i casi, appare palese come il ricorso a titoli scandalistici e a notizie inventate al solo scopo di aumentare la visibilità della propria pagina risulti uno strumento appieno idoneo ad attirare l’attenzione degli utenti meno attenti.

Come si concretizza il danno da falsa informazione

Il punto cruciale in questa materia del risarcimento civile concerne tre diversi aspetti, ossia la sussistenza del danno, del nesso causale e dell'elemento soggettivo.

Non sussistono particolari problemi sulla qualificazione del “fatto” che si esaurisce nella mera pubblicazione della fake news.

Del pari, l’elemento soggettivo, da intendersi quale dolo o colpa, è palese in quanto è ovvio che chiunque decida di pubblicare contenuti che sa essere falsi agisce in piena scienza e coscienza.

L'aspetto più complicato è quello del nesso causale tra danno lamentato ed evento e nella dimostrazione che per l'appunto quel danno specifico si sarebbe verificato in violazione del legittimo affidamento che costui ha riposto nella corrispondenza tra quanto riportato nell’articolo e quanto realmente accaduto.

Divulgare fake news può essere reato?

L'articolo 656 c.p. sancisce che “Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l’ordine pubblico è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309."

Il diritto penale si trova a dover bilanciare la repressione delle fake news con la tutela della libertà di espressione. Considerato che è essenziale impedire la diffusione di informazioni false che possono causare danni sociali, economici o politici, non da meno risulta altrettanto importante garantire che le misure adottate non ledano i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.

Oggi possiamo dunque ritenere che il comportamento divulgativo integri il reato solo ove:

  • la notizia sia idonea a turbare l'ordine pubblico;
  • procuri un allarme immotivato nella popolazione, come ad esempio il preannunciare disastri inesistenti;
  • quando l'alterazione dell'informazione comporta oscillazioni nel mercato finanziario;
  • se la diffusione potrebbe in ipotesi cagionare una diffamazione.
pubblicato il 18/07/2024

A cura di: Luca Giovacchini

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