Per la notificazione degli atti giudiziari, come anche di quelli stragiudiziali, qualora il destinatario non abbia un indirizzo di posta elettronica certificata dove indirizzare l’atto, il mittente dovrà rivolgersi agli ufficiali giudiziari.
Notifica a mani
L’ufficiale giudiziario incaricato, se il destinatario dell’atto risiede nel suo distretto di competenza e viene trovato presso il luogo indicato dal mittente, provvederà a consegnare l’atto “ a mani”, cioè direttamente alla persona che deve riceverlo, attestandone la consegna nella relazione di notifica.
In mancanza, la notifica avviene nelle modalità indicate dall’art. 139 c.p.c., che dispone che, qualora il destinatario non sia stato trovato presso la sua abitazione o dove ha l’ufficio o svolge altra attività lavorativa, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.
Consegna al portiere
In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove sono ubicate l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.
Il portiere o il vicino deve sottoscrivere l'originale, e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.
La consegna al portiere dello stabile è piuttosto frequente e può riguardare anche la notifica delle cartelle esattoriali, per le quali, tuttavia, vi sono norme specifiche da osservare.
Notifica cartelle di pagamento
Sull’argomento si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2229/2020, pubblicata il 30 gennaio 2020, nella quale si è occupata di un caso di notifica di cartella esattoriale con consegna al portiere dello stabile, senza l’invio della raccomandata informativa.
In particolare, il destinatario della cartella aveva fatto ricorso all’autorità giudiziaria, eccependo la nullità della predetta notifica per il mancato ricevimento della raccomandata, del cui invio l’ente riscossore non era riuscito a fornire la prova in giudizio.
Raccomandata informativa
Riguardo alle modalità di notifica delle cartelle esattoriali la Suprema Corte precisa che se la notifica viene eseguita direttamente dall’ufficiale giudiziario, o dal messo notificatore, nelle mani del portiere, ai sensi dell’articolo 139, terzo comma, c.p.c., ai fini del suo perfezionamento è necessaria la spedizione della raccomandata informativa.
Qualora, invece, la notifica venga eseguita a mezzo del servizio postale, avvalendosi del sistema semplificato previsto dall’articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, alla spedizione dell’atto si applicano le norme relative al servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1992 e, di conseguenza, nel caso in cui il plico venga consegnato al portiere, la notifica si considera eseguita nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da quest’ultimo, senza la necessità dell’invio della raccomandata informativa.