Chi subisce il pignoramento dei propri beni ritenendolo illegittimo, ad esempio perché il debito accertato con il titolo esecutivo è stato nel frattempo ripianato, può opporsi all’azione del creditore, instaurando un giudizio nel quale il tribunale potrà, se ricorrono i presupposti di legge, sospendere l’esecuzione e decidere in ordine alle istanze del soggetto pignorato. Con lo stesso atto di opposizione, ai sensi dell’art. 615 del codice di procedura civile, è possibile chiedere al giudice di condannare il creditore pignorante al risarcimento dei danni per illegittimo o incauto pignoramento, fornendo la prova del danno prodotto dall’azione esecutiva basata su presupposti errati.
Illegittimità del pignoramento
Si pensi all’ipotesi del pignoramento di immobile che, a causa della trascrizione nei registri immobiliari, il proprietario pignorato non sia riuscito a vendere a terzi; oppure al caso della segnalazione alla Centrale Rischi, a seguito di pignoramento eseguito da una banca per crediti insoluti, laddove venga accertata l’infondatezza o illegittimità dell’esecuzione. Il riferimento dell’azione risarcitoria, in questi casi, è all’art. 96 c.p.c., che disciplina la responsabilità aggravata di chi ha agito in giudizio, in qualunque fase del processo, con mala fede o colpa grave. Tale norma, in particolare al 2° comma, prevede che il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La sede per ottenere il risarcimento dei danni da incauto pignoramento, come anticipato, è quella del giudizio di opposizione all’esecuzione, mentre è possibile proporre la domanda risarcitoria in un autonomo giudizio solo in ipotesi residuali.
Principio di diritto
È, questo, un principio giurisprudenziale consolidato, di cui si trova esplicazione nella sentenza n. 28527/2018 della Corte di Cassazione; in essa è stato affermato che "la domanda di risarcimento del danno derivato dall'incauta trascrizione d'un pignoramento, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 2, può essere proposta in via autonoma solo: (a) quando non sia stata proposta opposizione all'esecuzione, nè poteva esserlo; (b) ovvero quando, proposta opposizione all'esecuzione, il danno patito dall'esecutato sia insorto successivamente alla definizione di tale giudizio, e sempre che si tratti di un danno nuovo ed autonomo, e non d'un mero aggravamento del pregiudizio già insorto prima della definizione del giudizio di opposizione all'esecuzione". Il caso riguardava la trascrizione del pignoramento di un terreno da parte di una banca, il cui diritto di credito, negli anni a seguire, era stato ritenuto dai giudici infondato; il debitore aveva chiesto il risarcimento dei danni ma solo dopo che si era concluso il giudizio di opposizione, ritenendo che i presupposti del danno (cambiamento di destinazione urbanistica del terreno) si fossero verificati successivamente.
Giudizio di opposizione
La Cassazione, confermando le sentenze di merito, aveva concluso affermando che la domanda ex art. 96 c.p.c. avrebbe dovuto essere proposta in fase di opposizione, poiché il danno era già configurabile all’epoca. Il principio enunciato è stato ribadito di recente, nelle ordinanze n. 42119/2021 e n. 25478/2021, la prima relativa al pignoramento di una barca, ritenuta erroneamente intestata ad un soggetto, la seconda relativa ad una convalida di sfratto, dichiarata, dopo il rilascio dell’immobile, invalida.