Sostegno economico causa Covid ai genitori lavoratori

Il decreto-legge n. 30 del 13 marzo 2021, contenente “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”, è stato pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.62 del 13-03-2021 ed è entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione.

Congedi parentali e bonus

La parte più rilevante riguarda il rifinanziamento dei congedi parentali e dei “bonus baby-sitting” in favore dei lavoratori genitori di figli infraquattordicenni che svolgono didattica a distanza, dunque sono costretti a rimanere a casa.
La prima novità, rispetto ai precedenti decreti in materia, è l’innalzamento dell’età dei minori, da 12 a 14 anni, per la fruizione delle misure economiche.

Smart-working

In particolare, il comma 1 dell’art. 2 del decreto-legge prevede la possibilità di svolgere il proprio lavoro in modalità agile (smart-working) per i lavoratori dipendenti, nel settore pubblico e privato, di figli minori di 16 anni, per il periodo corrispondente alla didattica a distanza o all’eventuale quarantena da Covid del figlio prescritta dalla ASL competente.
Questa agevolazione, come tutte le altre misure economiche contenute nel provvedimento, può essere fruita da un solo genitore e solo nel caso in cui entrambi lavorino.

Congedo parentale e astensione non retribuita

Qualora uno dei genitori non possa lavorare in modalità agile, il decreto consente di ottenere, in presenza di figlio infraquattordicenne o disabile costretto a casa, un congedo parentale con indennizzo al 50% della normale retribuzione, per tutto il periodo della didattica a distanza o della quarantena.
Gli altri eventuali periodi di congedo parentale in essere alla data di entrata in vigore del decreto possono essere convertiti, su istanza dell’interessato, nella misura anzidetta al fine di fruire dell’indennizzo.
Per chi ha figli di età compresa fra i 14 ed i 16 anni è prevista la possibilità di astenersi dal lavoro, senza tuttavia percepire alcuna retribuzione o indennità, mantenendo il posto di lavoro, con divieto di licenziamento per il datore.

Bonus baby-sitting

Quanto ai lavoratori autonomi ed al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato  per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia  medica e degli operatori socio-sanitari, è stabilito che, per i figli conviventi minori di anni 14,  possano scegliere la corresponsione di uno o più bonus per L'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, erogato mediante il libretto famiglia.

Centri estivi

Il bonus può essere richiesto, in alternativa, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia; in quest’ultimo caso non può essere erogato unitamente al bonus asilo nido.
In ogni caso il bonus in questione non può essere erogato se l’altro genitore usufruisce del congedo parentale o svolge attività in smart-working, oppure non lavora.
L’ufficio competente alla gestione delle domande ed all’erogazione delle somme è, come in precedenza, l’INPS, sul cui sito sono pubblicate le informazioni necessarie per l’accesso alle agevolazioni.

pubblicato il 17/03/2021

A cura di: Daniela D'Agostino

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