Unioni civili e scelta del cognome comune: costituzionalità delle norme vigenti

In altri articoli ci siamo occupati della legge Cirinnà e dei successivi decreti attuativi di regolamentazione delle unioni civili.
Ricordiamo che, con l’entrata in vigore della legge n. 76 del 20 maggio 2016, recante “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”; è stata introdotta in Italia la possibilità per le coppie omosessuali di contrarre unione civile, cioè un rapporto affettivo e patrimoniale avente valore legale.

COSTITUZIONE DELL’UNIONE CIVILE

La legge dispone che due persone maggiorenni dello stesso sesso possono costituire un'unione civile, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni, con atto pubblico che viene registrato nell'archivio dello stato civile.

L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni.

Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Per dare specifica attuazione alla suddetta legge il 29 luglio 2016 è entrato in vigore il D.P.C.M n. 144, con il quale è stato approvato il “Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.175 del 28-7-2016, contenenti disposizioni transitorie fino all’entrata in vigore dei decreti legislativi in materia.

In particolare, il decreto dispone che, al fine di costituire un'unione civile, due persone maggiorenni dello stesso sesso devono fare congiuntamente richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta, dichiarando il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il luogo di residenza, nonchè l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge Cirinnà.

L'ufficiale dello stato civile, verificati i suddetti presupposti, redige processo verbale e fissa la data per la costituzione dell'unione civile.

VARIAZIONE DELLA SCHEDA ANAGRAFICA

In quella sede le parti, sempre in base al decreto, possono indicare il cognome comune che hanno stabilito di assumere per l'intera durata dell'unione, oppure possono dichiarare all'ufficiale di stato civile di voler anteporre o posporre il proprio cognome a quello comune; a seguito di ciò i competenti uffici procedono alla annotazione nell'atto di nascita e all'aggiornamento della scheda anagrafica.

Per fare un confronto con la disciplina in materia di matrimonio ricordiamo che l’art. 143 bis del codice civile stabilisce che, dopo aver contratto matrimonio, la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze; la norma, quindi, sancisce un diritto/dovere in capo alla moglie, di aggiungere al suo il cognome del marito, senza che ciò, tuttavia, abbia conseguenze dal punto di vista amministrativo, poiché l’annotazione non viene riportata sulla carta d’identità, la patente o il passaporto, né sugli atti e documenti amministrativi relativi alla moglie.

Riguardo alle unioni civili sembrava che le norme introdotte dalla legge Cirinnà e dal citato decreto attuativo comportassero una diversa valenza del cognome comune scelto dalle parti unite civilmente, in quanto, con la previsione dell’aggiornamento della scheda anagrafica, veniva effettivamente riconosciuto il diritto non solo all’uso del cognome comune ma anche ad una variazione dei documenti anagrafici con l’indicazione del cognome scelto.

pubblicato il 18/12/2018

A cura di: Daniela D'Agostino

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