In materia di responsabilità civile nei sinistri stradali opera il principio della presunzione di corresponsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, salvo prova contraria.
ART. 2054 C.C.
Tale principio è sancito dall’art. 2054 del codice civile, che al primo comma, stabilisce anzitutto l’obbligo, per il conducente di un veicolo senza guida di rotaie, di risarcire i danni prodotti a persone e cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Il secondo comma dispone che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli; si tratta, appunto, del concorso di colpa, regola generale nei sinistri stradali.
La stessa norma, infine, prevede la responsabilità del proprietario dell’autoveicolo, in solido con il conducente, salvo che egli dimostri che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà.
RIPARTIZIONE DELLA REPONSABILITA’
Il principio di corresponsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti comporta una ripartizione dell’obbligo risarcitorio, in proporzione all’apporto di ciascuno nella causazione del sinistro.
La percentuale di responsabilità si determina sulla base della dinamica del sinistro, con l’ausilio delle prove documentali e testimoniali fornite dalle parti interessate, ognuna delle quali ha interesse a dimostrare l’apporto esclusivo della controparte e l’esonero della propria responsabilità.
E’ questa la “prova contraria” prevista dall’ art. 2054 II comma c.c., che consente di derogare al principio di corresponsabilità.
A completare il quadro della materia è intervenuta di recente la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1367272019, con la quale viene affermato il superamento del principio suddetto, nel caso di evidente responsabilità esclusiva di uno dei conducenti.
RESPONSABILITA’ ESCLUSIVA
Secondo la Suprema Corte, nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla la presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054 c.c., comma 2, nonchè dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Precisano i giudici di legittimità, inoltre, che la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento causale esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente.
IL CASO
Nel caso specifico sottoposto all’esame della Cassazione era stato accertato, nella fase di merito, che uno dei veicoli coinvolti nel sinistro aveva invaso la carreggiata sulla quale circolava l’altro veicolo e che la conducente del primo veicolo, soltanto lei, era stata multata per violazione dell’art. 143 C.d.S..
L’evidenza della responsabilità esclusiva di una parte, pertanto, secondo la Corte, esonerava l’altra dal fornire la prova di aver tenuto una condotta prudente e di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro.
L’ordinanza è rilevante in quanto sembra superare precedenti giurisprudenziali, secondo cui l'infrazione, anche grave, come l'invasione dell'altra corsia commessa da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso.
In realtà, come la stessa Corte precisa nell’ordinanza richiamata, la prova della responsabilità esclusiva di uno dei conducenti può essere desunta dal giudice anche indirettamente, da circostanze che consentano di escludere chiaramente qualsiasi apporto fornito dall’altro; nel caso esaminato tale circostanza era stata desunta dalla contravvenzione elevata a carico soltanto della responsabile del sinistro.