Il 23 marzo 2021 è entrato in vigore il decreto-legge n. 41/2021, “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”.
Con questo provvedimento il governo Draghi ha prorogato molte delle misure già introdotte dai precedenti decreti, nonché aumentato le risorse economiche ed istituito nuovi fondi per il sostegno alle imprese, alle famiglie, agli enti locali in tempo di pandemia.
Esaminiamo oggi la parte relativa alle misure fiscali.
Proroga della sospensione delle riscossioni
In primo luogo il decreto proroga al 30 aprile 2021 la sospensione di tutti i pagamenti verso il fisco: cartelle esattoriali, avvisi di accertamento, ratei di imposte e tributi possono essere non pagati fino al 30 aprile.
Ciò significa che a partire dal 1 maggio 2021 dovranno essere pagati gli arretrati scaduti e quelli a scadere; vediamo più nel dettaglio.
Rottamazione-ter, Saldo e stralcio
Per quanto concerne le rate relative alla "Rottamazione-ter”, al “Saldo e stralcio” e alla “Definizione agevolata delle risorse UE”, sono previsti i seguenti termini e modalità di pagamento, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate dell’anno 2019:
Entro il 31 luglio 2021 (con 5 giorni di tolleranza) dovranno essere corrisposte integralmente:
- le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, scadute il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
- le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2020.
Entro il 30 novembre 2021 (anche in questo caso con 5 gg di tolleranza) dovranno invece essere pagate:
- le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, scadute il 28 febbraio, il 31 maggio e il 31 luglio 2021;
- le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2021.
Resta confermata la scadenza del 30 novembre 2021 per il pagamento della quarta rata in scadenza nell’anno 2021 della "Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”.
Stralcio dei debiti fino a 5 mila euro
Sono annullati i debiti, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, che, alla data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni”, hanno importo residuo fino a 5 mila euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni).
Tra i debiti oggetto dello “Stralcio” sono compresi anche quelli eventualmente presenti nei piani di pagamento della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” di cui all’art. 3 DL n. 119/2018, all’art. 16-bis del DL n. 34/2019 e all’art. 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018.
I beneficiari dello stralcio sono:
- le persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.
Le modalità e le date dell’annullamento dei debiti saranno disposte con un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del Decreto Sostegni.
Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento.
Sospensione dei pignoramenti di stipendi e pensioni
Altra misura è la proroga della sospensione, fino al 30 aprile 2021, dei pignoramenti presso terzi di pensioni, stipendi ed altre indennità derivanti da rapporti di lavoro; ciò significa che il terzo pignorato (banca, datore di lavoro, INPS, etc.) fino a quella data non potrà vincolare alcun importo, a seguito di pignoramento, ed il lavoratore non correrà il rischio di vedersi detrarre il quinto né altre somme.
Dal 1 maggio, viceversa, il terzo pignorato sarà tenuto a sottoporre gli stipendi e pensioni al suddetto vincolo, ovviamente nel caso in cui abbia ricevuto la notifica di un atto di pignoramento, che rimane “congelato” fino al 30 aprile.
Fino alla stessa data, infine, il decreto dispone la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive da parte dell’Agenzia delle entrate e degli altri enti creditori e riscossori.
Rateizzazioni in corso
Il decreto nulla prevede riguardo alle rateizzazioni in essere alla data del provvedimento, dunque occorre fare riferimento ai precedenti decreti, in particolare al decreto “Rilancio”, ferma restando la sospensione dei pagamenti fino al 30 aprile 2021.
Ciò significa che entro il 31 maggio 2021 (30 giorni dalla scadenza) dovranno essere pagate le rate già scadute e quelle a scadere, tenendo presente che si decade dal beneficio della rateazione se non si sono pagate oltre 10 rate, anche non consecutive.
In breve, occorre provvedere al pagamento, entro il 31 maggio 2021, almeno di un numero di rate che consenta di non cumularne più di 10 scadute, pena la decadenza dal beneficio.
E’ possibile, in ogni caso, ridefinire con l’Agenzia delle Entrate il piano di rateizzazione, purché entro il 31 dicembre 2021, facendo attenzione, nel frattempo, a non incorrere nella predetta decadenza.