Tra le cause in materia di responsabilità civile e risarcimento danni frequenti sono quelle relative a cadute all’interno di strutture sportive, come campi di calcio, tennis o palestre; vediamo quali sono le disposizioni civili applicabili in questi casi e cosa prevedono.
Responsabilità da fatto illecito
Secondo l’art. 2043 del codice civile, qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che l’ha commesso a risarcire il danno; il dolo consiste nella coscienza e volontà di realizzare una condotta dannosa, la colpa si ha in caso di negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
È la cosiddetta responsabilità “extracontrattuale”, in quanto prescinde da eventuali rapporti contrattuali tra il responsabile e il danneggiato, il quale, per ottenere il risarcimento, deve dimostrare innanzitutto il nesso di causalità tra fatto illecito, cioè l’evento che ha provocato il danno, e danno medesimo.
Colui che è ritenuto responsabile dal danneggiato, per esimersi, deve invece poter dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie a evitare il danno oppure che questo si sia verificato per caso fortuito o forza maggiore.
Responsabilità per cose in custodia
Altra norma civilistica applicabile nei casi richiamati è l’art. 2051 c.c., in base al quale ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito; si tratta di una diposizione applicabile a molti casi, come i sinistri all’interno di strutture sportive, alberghiere, in genere in tutti i casi di danno occorso in spazi gestiti e amministrati da terzi.
In una recente ordinanza, la n. 11122/2021, la Corte di Cassazione esamina il ricorso presentato da un soggetto che aveva citato in giudizio i responsabili di un campo di minigolf, all’interno del quale il danneggiato assumeva di essere caduto a causa di una buca ivi presente. La domanda di risarcimento era stata respinta sia in primo grado che in appello, avendo ritenuto i giudici che la caduta era dipesa da negligenza del soggetto.
Principi giurisprudenziali
La Cassazione, nel respingere il ricorso del preteso danneggiato, detta alcuni principi in materia, affermando che “per la configurabilità dell'art. 2051 c.c, è sufficiente la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità”.
Nel caso specifico, secondo la corretta valutazione della corte d’appello, da un lato l’attore non aveva adeguatamente dimostrato l’esistenza della buca, né il rapporto di causalità tra la caduta e la buca stessa, verosimilmente occorsa in un contesto difforme rispetto a quella di normale utilizzo della cosa oggetto di custodia, in quanto era emerso che l'attore stesse correndo sul terreno del campo di minigolf per evitare che la figlia, seduta sulla staccionata, cadesse.
In questo caso, pertanto, veniva escluso il nesso di causalità tra caduta e buca, in quanto era stato proprio il danneggiato a causare il danno con la sua negligenza, adottando un comportamento inadeguato alle regole del campo sportivo.