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Ai sensi dell'art. 769 c.c., la donazione è un contratto in cui il donante, per spirito di liberalità, arricchisce il donatario, trasferendo un suo diritto o assumendo un'obbligazione. L'atto deve essere libero e spontaneo.
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La donazione tra coniugi è regolata dalla legge, per evitare abusi nel matrimonio. La forma solenne e le tutele previste assicurano che tali atti siano eseguiti con consapevolezza, rispettando i diritti di entrambe le parti.
La donazione modale è spesso utilizzata in ambito filantropico o per finanziare progetti specifici. La risoluzione di una donazione modale può diventare complessa se sorgono controversie sulla sua natura o se il beneficiario non rispetta le condizioni.
La donazione può manifestarsi in due modalità distinte: direttamente, quando un soggetto effettua la donazione o assume un'obbligazione in modo immediato, e indirettamente, raggiungendo lo stesso scopo ma attraverso modalità differenti.
La donazione è un contratto che prevede lo spirito di liberalità, l'arricchimento del donatario e il conseguente impoverimento del donante. Per concludersi validamente, inoltre, necessita di esplicita accettazione da parte del beneficiario.
Acquistare un immobile per poi intestarlo al proprio partner può avvenire, spesso, per esigenze di carattere finanziario. Cosa succede, però, all'immobile quando la coppia si separa? Rimane nelle mani dell'intestatario o torna a chi lo ha acquistato?
La prima ipotesi di revocazione prevista dalla legge, all’art. 801 del codice civile, è l’ingratitudine del donatario, che si realizza con atti particolarmente gravi commessi da quest’ultimo nei confronti del donante.
Accade che, a seguito della stipula del preliminare di compravendita, il promissario acquirente possa venire a conoscenza del fatto che l’immobile sia pervenuto al venditore tramite donazione, esponendo il compratore a possibili rivendiche.
Una delle conseguenze derivanti dall’apertura della successione ereditaria è la cosiddetta “collazione” dei beni donati dal soggetto defunto, quando era in vita, ai futuri eredi,
Con l’espressione donazione “modale” si fa riferimento ad una forma particolare di donazione con la quale un soggetto dona ad un altro un bene, a fronte dell'impegno del donatario a svolgere una prestazione in favore del donante.
La donazione è un atto generalmente irrevocabile, salve alcune ipotesi previste dalla legge, che, per la loro rilevanza e gravità, consentono al donante, o ai suoi eredi, di revocarla; una di queste è l'ingratitudine del donante.
A proposito della cointestazione di conto corrente, con firma e disponibilità disgiunte, l’operazione è qualificabile come donazione indiretta qualora la somma depositata risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari
Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario, mediante bancogiro impartito dal disponente, configura una donazione tipica.
La Cassazione interpreta estensivamente l’istituto giuridico della filiazione, includendovi un caso particolare di concepimento, avvenuto tra due donne con donazione, di una all’altra, dell’ovulo fecondato con seme di un terzo.
È possibile che gli eredi, all’apertura della successione, si vedano attribuire porzioni di eredità inferiori alla quota spettante per legge o che, addirittura, nulla ricevano, a causa di disposizioni compiute dal de cuius.
La donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione.
Nella pratica esistono molte forme atipiche o “indirette” di donazioni, non sempre facilmente riconducibili alla fattispecie della donazione, perché caratterizzate da elementi tipici di altri negozi giuridici.
La Cassazione afferma il principio secondo cui la provenienza da donazione costituisce circostanza relativa alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che il mediatore deve riferire alle parti ex art. 1759 c.c.